Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 11-04-2011, n. 14474

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avv. Francesco Gianzi del foro di Roma ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 8-10-2009, confermativa di quella del Tribunale di Roma del 19-12-2005, che dichiarava B.P. responsabile del reato di furto di autovettura, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, sul presupposto della sussistenza dell’aggravante anche nel caso di veicolo non chiuso a chiave, con le chiavi inserite nel blocco di accensione e privo di qualunque dispositivo antifurto.

Con l’unico motivo si assumono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 625 c.p., n. 7.

Premesso che il veicolo era parcheggiato sulla pubblica via, il giudice di appello ha omesso di valutare come lo stesso fosse rimasto parcheggiato per lungo tempo, con le chiavi inserite nel blocco di accensione e privo di dispositivi idonei ad impedirne il furto, il che escluderebbe la sussistenza dell’aggravante. Il ricorso è inammissibile, in parte perchè manifestamente infondato e in parte perchè la doglianza esula dal novero dei motivi d’impugnazione tassativamente consentiti dall’art. 606 c.p.p..

Manifestamente infondata è l’asserzione dell’insussistenza dell’aggravante allorchè il veicolo sia lasciato con le portiere aperte e le chiavi all’interno, perchè in contrasto con il principio, asseverato da ripetute enunciazioni giurisprudenziali, e posto a base della propria decisione dal giudice di secondo grado, secondo cui la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste solo qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni Idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa (Cass. 200735872, relativa al caso di autovettura parcheggiata con sportelli aperti e chiavi nel cruscotto, citata dalla corte d’appello; 200844157; 200806682).

Sotto altro profilo il motivo di ricorso, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge e di vizio della motivazione, si risolve nella sollecitazione di un riesame del merito -non consentito in sede di legittimità-, laddove, ad escludere la ricorrenza dell’aggravante in virtù dì un opinabile criterio di imputet sibi in caso di imprudenza e trascuratezza del proprietario, si richiama la lunga permanenza sulla pubblica via del veicolo oggetto di furto, dato peraltro non evidenziato dalle risultanze, ed anzi da escludere alla stregua del rilievo del giudice di primo grado secondo cui il veicolo era stato parcheggiato soltanto circa due ore prima del suo ritrovamento in possesso dell’imputato, il quale doveva averlo sottratto già da tempo, avendolo frattanto trasferito in altro luogo ed essendo intento a togliere alcuni adesivi dalle fiancate, all’evidente fine di renderne più difficoltoso il collegamento al proprietario. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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