T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 186 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Delibere n. 2 del 6.2.1998 e n. 497 del 19.10.1999 la Giunta Comunale del Comune di Pisticci, ai sensi dell’art. 1, comma 4, L. n. 1/1978 (in quanto i terreni, sui quali doveva essere costruita l’opera pubblica di cui è causa erano destinati alla realizzazione di altre opere di pubblica utilità, per cui non risultava necessaria la variante al PRG), approvava il progetto esecutivo, per la costruzione di un Parcheggio Multipiano nel centro abitato del Comune, specificando di "dichiarare" tale opera "di pubblica utilità, indifferibili ed urgente", e puntualizzando che "gli effetti della dichiarazione di indifferibilità, pubblica utilità ed urgenza" sarebbero cessati, "qualora i lavori e le procedure espropriative non dovessero avere inizio entro 1 anno dalla data della presente deliberazione ed essere ultimati entro i 3 anni successivi, a partire dalla data di inizio dei lavori";

Il pubblico incanto, indetto (con bando di gara del 31.12.1999) dal Comune per l’affidamento dei lavori di realizzazione della predetta opera pubblica veniva aggiudicato in favore dell’impresa C.C. S.r.l. ed in data 14.4.2000 si procedeva alla consegna dei lavori, ma l’inizio di questi avveniva effettivamente soltanto in data 18.9.2000 (cfr. il certificato, redatto dal Direttore dei Lavori il 13.11.2000). Al riguardo, per quel che interessa ai fini del presente giudizio, va rilevato che l’art. 7 del Capitolato Speciale prevedeva che l’appaltatore doveva provvedere a svolgere direttamente "tutte le procedure necessarie per l’occupazione d’urgenza e successiva espropriazione delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori";

Con Del. n. 165 del 9.5.2000 la Giunta Comunale del Comune di Pisticci approvava il Piano particellare di esproprio, nel cui ambito veniva individuate i terreni, di proprietà dei ricorrenti, ed emanava il provvedimento di occupazione d’urgenza prevedendo sia che il verbale di immissione in possesso e di consistenza doveva essere redatto dal Geom. Macculli Nicola, nominato dall’impresa appaltatrice, sia che tale occupazione poteva essere protratta "fino a 5 anni dalla data di immissione in possesso" e che "entro 5 anni dalla data del presente provvedimento il Comune di Pisticci" avrebbe dovuto "espletare tutte le pratiche necessarie", per l’emanazione del provvedimento di espropriazione definitiva;

Il verbale di immissione in possesso e di consistenza dei terreni di proprietà dei ricorrenti (ritualmente avvisati con distinte note del 29.5.2000), veniva redatto in data 30.6.2000: successivamente con Determinazione n. 84 del 20.9.2000 e con Del. G. C. n. 71 del 16.2.2001 l’occupazione di urgenza veniva allargata con nuove immissioni in possesso ed ulteriori verbali di consistenza.

Con Del. G. C..n. 17 del 3.2.2003 si riapprovava il Piano particellare di esproprio, il quale ricomprendeva i terreni, di proprietà dei ricorrenti, foglio di mappa n. 134, particelle n. 4460 (per 1.479 mq.), e n. 4780 (per 2.316 mq.);

Infine, con Determinazione n. 74 del 3.7.2003, rubricata "Determinazione di indennità di esproprio ed OCCUPAZIONE PERMANENTE delle AREE OGGETTO di ESPROPRIO", il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pisticci, dopo aver richiamato le predette Delibere di Giunta n. 497 del 19.10.1999, n. 165 del 9.5.2000, n. 71 del 16.2.2001 e n. 17 del 3.2.2003:

1) approvava il piano di esproprio grafico ed analitico con il calcolo delle superfici e delle indennità di espropriazione; più precisamente, con riferimento ai terreni di proprietà dei ricorrenti, veniva indicato che: a) la particella n. 4460 era stata occupata con Del. G.M. n. 165 del 9.5.2000 ed espropriata per per 1.479 mq., per i quali, trattandosi di area agricola (coltura oliveto) ricadente in un centro abitato con popolazione fino 100.000 abitanti, spettava un’indennità di Lire 7.000 al mq., pari a complessive Lire 10.353.000; b) la particella n. 4780 era stata occupata con Delibere G.M. n. 165 del 9.5.2000 e n. 71 del 16.2.2001 e con la Determinazione Dirigente Settore Lavori Pubblici Comune di Pisticci n. 84 del 20.9.2000 ed espropriata per complessivi per 2.316 mq. (precisamente: 500 mq. con Del. G.M. n. 165 del 9.5.2000; 316 mq. con la Determinazione Dirigente Settore Lavori Pubblici Comune di Pisticci n. 84 del 20.9.2000; e 1.184 mq. con Del. G.M. n. 71 del 16.2.2001), per i quali, trattandosi di area agricola (coltura oliveto) ricadente in un centro abitato con popolazione fino 100.000 abitanti, spettava un’indennità di Lire 7.000 al mq., pari a complessive Lire 16.212.000.

Si specificava, poi, che i proprietari espropriati potevano comunicare entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di tale Determinazione l’accettazione delle indicate indennità di espropriazione, con l’espressa puntualizzazione che, decorso inutilmente il citato termine di 30 giorni, si sarebbe proceduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti "delle somme non riscosse, ridotte del 40%" ed a tal fine veniva disposta l’invio di tale Determinazione alla Cassa Depositi e Prestiti ed all’Ufficio Ragioneria del Comune resistente.

La Determinazione n. 74 del 3.7.2003 veniva notificata ai ricorrenti in data 25.7.2003 ed il suddetto invito all’accettazione delle predette indennità di espropriazione veniva rinnovato con la successiva nota prot. n. 12877 del 13.10.2003, ricevuta dai ricorrenti il 16.10.2003.

I ricorrenti non accettavano formalmente le predette indennità di espropriazione e, con Determinazione n. 9 del 26.1.2004 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pisticci disponeva nei confronti dei ricorrenti la riduzione del 40% delle citate indennità di espropriazione, provvedendo a rideterminare la relativa somma in complessivi 8.581,76 Euro.

Con il presente ricorso (notificato al Comune di Pisticci il 18.1.2006) i ricorrenti hanno formulato le domande indicate in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pisticci, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ha anche eccepito in rito la carenza di legittimazione passiva avendo attribuito tutti i poteri del procedimento contestato all’impresa appaltatrice C.C. S.r.l…

Infine, con memoria del 3.2.2011, il difensore dei ricorrenti ha fatto presente che l’eventuale demolizione del Parcheggio Multipiano, già realizzato, avrebbe comportato "una destabilizzazione del pendio, con conseguenti frane e pericolo per gli edifici e la popolazione, posti nella zona sottostante", allegando al riguardo lo studio geologico, redatto il 29.1.2000 dal Dott. Geologo Colasurdo Michele.

All’Udienza Pubblica del 24.2.2011 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame. Infatti, prima l’Ad.Pl. n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006, hanno attribuito alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno (in forma specifica o in forma equivalente) sia nel caso in cui l’opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza e conseguente spossessamento dell’area (ma tale provvedimento ha perso efficacia per mancata emanazione del decreto di espropriazione entro il termine prescritto di validità della dichiarazione di p. u.: cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa, che anche le SS.UUCass. riconoscevano di spettanza del G. A. in virtù del principio di concentrazione e dell’attribuzione ex art. 7, comma 3, L. n. 1034/1971 di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno "nell’ambito della sua giurisdizione").

Fermo restando che ai sensi dell’art. 53, comma 3, DPR n. 327/2001 le controversie, riguardanti la determinazione dell’indennità di legittima occupazione (ma con il presente ricorso è stata chiesta la condanna del Comune resistente al pagamento non dell’indennità di legittima occupazione, ma dei danni, subiti dal ricorrente, durante il periodo di occupazione, "da determinarsi in misura corrispondente agli interessi compensativi sul valore venale delle aree occupate") e dell’indennità di espropriazione spettano alla cognizione del Giudice Ordinario.

Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, dedotta dal Comune di Pisticci, in quanto il Comune di Pisticci non ha delegato all’impresa appaltatrice C.C. S.r.l., poi fallita, tutti i poteri espropriativi (infatti, il Comune resistente, oltre ad emanare i provvedimenti di occupazione d’urgenza, ha approvato i Piani particellari di esproprio, ha individuato le aree da espropriare ed ha determinato le indennità di espropriazioni, spettanti ai proprietari), per cui deve ritenersi che il Comune resistente, nella qualità di Autorità delegante, ha mantenuto durante tutta la procedura i poteri di controllo e stimolo nell’espletamento delle operazioni della procedura ablativa, mentre ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale ha delegato alla impresa appaltatrice. soltanto l’attività preparatoria e/o propedeutica all’emanazione dei provvedimenti di occupazione d’urgenza e dei provvedimenti definitivi di espropriazione.

Il Comune di Pisticci risulta, quindi, responsabile degli eventuali danni patiti dai ricorrenti.

Nel merito il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto, avendo il Comune di Pisticci emanato tempestivamente il provvedimento di espropriazione definitiva.

Infatti, con Del. n. 497 del 19.10.1999 la Giunta Comunale del Comune di Pisticci, ai sensi dell’art. 1, comma 4, L. n. 1/1978 (in quanto i terreni, sui quali doveva essere costruita l’opera pubblica di cui è causa erano destinati alla realizzazione di altre opere di pubblica utilità, per cui non risultava necessaria l’adozione e l’approvazione di una variante al PRG), aveva approvato il progetto esecutivo, per la costruzione di un Parcheggio Multipiano nel centro abitato del Comune resistente, specificando di "dichiarare" tale opera "di pubblica utilità, indifferibili ed urgente", con la puntualizzazione che "gli effetti della dichiarazione di indifferibilità, pubblica utilità ed urgenza" sarebbero cessati, "qualora i lavori e le procedure espropriative non dovessero avere inizio entro 1 anno dalla data della presente deliberazione ed ultimati entro i 3 anni successivi, a partire dalla data di inizio dei lavori".

Ed il Comune resistente ha rispettato tali termini, in quanto:

1) pur prescindendo dalla circostanza che i termini iniziali per le espropriazione e/o per i lavori sono di natura ordinatoria e/o acceleratoria, per cui la loro violazione non comporta l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, va rilevato che l’impresa C.C. S.r.l., ha iniziato ad eseguire tali lavori soltanto in data 18.9.2000 (cfr. il certificato, redatto dal Direttore dei Lavori il 13.11.2000) e perciò entro il termine di un anno dalla data di adozione della citata Del. G.M. n. 497 del 19.10.1999;

2) la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 74 del 3.7.2003 va senz’altro qualificata come provvedimento di espropriazione definitiva, dal momento che risulta rubricata con l’oggetto di "Determinazione di indennità di esproprio ed OCCUPAZIONE PERMANENTE delle AREE OGGETTO di ESPROPRIO", per cui da tale intitolazione risulta evidente l’intenzione del Comune resistente di espropriare in modo definitivo i terreni di proprietà del ricorrente, sebbene in tale Determinazione n. 74 del 3.7.2003 non risulta espressamente contenuta la statuizione del passaggio in favore dello stesso Comune resistente del diritto di proprietà dei terreni di cui è causa, come previsto dall’art. 23, comma 1, lett. f), DPR n. 327/2001;

3) la Determinazione Dir. n. 74 del 3.7.2003 è stata adottata entro il termine di 3 anni dalla data di inizio dei lavori (cioè, come sopra detto, entro 3 anni dal 18.9.2000), prescritto dalla Del. G.M. n. 497 del 19.10.1999, per cui, nella specie, non vi è stata alcuna illegittima occupazione da parte del Comune di Pisticci.

Comunque gli eventuali vizi di tale provvedimento di espropriazione dovevano essere fatti valere dal ricorrente entro il termine decadenziale di impugnazione ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 (cfr. ora art. 29 Cod. Proc. Amm.) di 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di espropriazione, cioè entro l’11.11.2003, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali e della circostanza che la Determinazione Dir.n. 74/2003 è stata notificata ai ricorrenti in data 28.7.2003, mentre il ricorso in esame è stato notificato al Comune di Pisticci soltanto il 18.1.2006.

Al riguardo, va evidenziato che questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 83 del 14.2.2006) non condivide l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la sola violazione del termine finale di compimento dei lavori determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la perdita del potere espropriativo in capo alla Pubblica Amministrazione. Si osserva sul punto che in seguito all’emanazione del provvedimento di espropriazione definitiva la proprietà dei terreni espropriati risulta trasferita all’Amministrazione ed il proprietario del terreno espropriato rimane tutelato dall’istituto della retrocessione. Ed in vero il termine del compimento delle procedure espropriative, in attuazione dell’art. 42, comma 3, della Costituzione, ha lo scopo di evitare che i beni di proprietà privata rimangono soggetti alla possibilità di essere espropriati per un tempo indeterminato, mentre il termine per il compimento dei lavori ha la funzione di tutelare l’interesse pubblico alla concreta realizzazione dell’opera pubblica, cioè a dimostrare l’effettiva serietà dell’azione amministrativa. Di conseguenza, solo il termine finale per il completamento del procedimento espropriativo deve ritenersi di natura perentoria, in quanto la fattispecie della mancata ultimazione dell’opera pubblica entro il termine prestabilito, dopo che il decreto di espropriazione è già stato emanato, risulta appositamente disciplinata dall’ordinamento giuridico, consentendosi al proprietario di chiedere una pronuncia costitutiva della retrocessione del bene.

A riprova dell’assunto si citano per primo l’attuale art. 13, comma 3, DPR n. 327/2001 (non applicabile alla controversia in esame, dove i procedimenti espropriativi attivati con dichiarazione di pubblica utilità intervenuta sono anteriori al 30.6.2003) che stabilisce espressamente che l’unico termine perentorio è quello per l’emanazione del decreto di esproprio, e per secondo che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nelle Sentenze del 30.5.2000 (Carbonara e Ventura c/ Governo italiano e Belvedere Alberghiera S.r.l. c/ Governo italiano) ha ancorato il principio di legalità, sancito dall’art. 1, comma 2, del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con L. n. 848/1955), al potere di espropriazione e non al compimento dei lavori.

Peraltro va rilevato che nella fattispecie il Comune di Pisticci non ha alcuna colpa, tenuto conto della circostanza che il mancato rispetto del termine finale del compimento dei lavori è stato causato esclusivamente dagli inadempimenti dell’impresa appaltatrice C.C. S.r.l., la quale nell’anno 2005 aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere e poi con Sentenza Tribunale di Potenza n. 1/2006 era stata dichiarata fallita.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Tenuto conto della circostanza che con la Determinazione n. 74 del 3.7.2003 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pisticci non ha espressamente disposto il passaggio in suo favore del diritto di proprietà dei terreni di cui è causa, come previsto dall’art. 23, comma 1, lett. f), DPR n. 327/2001, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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