T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 07-07-2010, n. 23209 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso n.4650/2007 l’odierna ricorrente con l’annullamento del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui l’art. 3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell’abilitazione SSIS da una graduatoria ad altra:

Tale sentenza, debitamente notificata è oggetto di appello al Consiglio di Stato Consiglio di Stato, Sez. VI), e non sospesa dal Consiglio di Stato Sez. VI (ordinanza 1524/09).

Con atto di diffida del 25.05.2009, parte ricorrente intimava l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, non avendo la medesima, nelle more, provveduto alla esecuzione.

Nonostante la succitata diffida l’Amministrazione non poneva in essere alcun ulteriore atto di esecuzione.

Con il ricorso in epigrafe è stata perciò chiesta l’adozione dei provvedimenti, ex art.27 n.4 r.d. del 26.6.1924 n.1054, art.37 legge 6.12.1971 n.1034, art.90 e 92 r.d. del 17.8.1907 n.642, e più in particolare chiede:

1)- che venga effettuato lo spostamento per le graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009/2011 del bonus dei 24 punti richiesto dalla ricorrente;

2) la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni;

Poiché non è contestato che l’Amministrazione non ha adottato al riguardo alcun atto di esecuzione, risulta parzialmente meritevole di accoglimento la richiesta formulata da parte ricorrente limitatamente al capo di domanda di cui al n.1, disattesa la richiesta risarcitoria per la sua genericità non suffragata da prova..

In sostanza deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di ripristinare della situazione giuridica scaturente dall’annullamento giurisdizionale del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui l’art. 3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell’abilitazione SSIS da una graduatoria ad altra, secondo le modalità di cui in parte motiva della sentenza del TAR LAZIO, Sezione III Bis, n. n. 10728/2008.

Il Collegio deve, pertanto, farsi carico di disporre l’esecuzione della sentenza di cui trattasi, entro i limiti e con le modalità suindicate relativamente al capo domanda indicata in premessa, stabilendone le modalità nonchè i termini in cui pronunciarsi.

Ritiene per conseguenza, di nominare un commissario ad acta, previa assegnazione di un termine all’Amministrazione intimata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessive euro 1.000.(mille).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio – Roma -, Sezione terza bis, pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e all’Uffico scolastico provinciale di Modena (ciascuno per la parte di rispettiva competenza) di far luogo all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe secondo le modalità di cui in motivazione e per l’effetto assegna all’Amministrazione il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per provvedere e darne comunicazione alla parte ricorrente.

Nomina, nell’ipotesi di inesecuzione, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Modena, il quale provvederà su istanza di parte ricorrente dopo lo spirare infruttuoso del termine sopra fissato, previa designazione di un funzionario delegato.

Il relativo compenso, posto a carico dell’Amministrazione resistente, sarà determinato con separata ordinanza, ad avvenuto espletamento dell’attività da parte del commissario ad acta.

Assegna al predetto commissario ad acta il termine ulteriore di giorni 120 (centoventi) per l’esecuzione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro mille, in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza va comunicata, a cura della Segreteria oltre che alle parti in causa, anche al suddetto Commissario ad acta.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Massimo Luciano Calveri, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *