Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 11-04-2011, n. 14472

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato, con Sentenza del 26.2.2010, la condanna inflitta a G.W., a seguito di giudizio abbreviato, dal GUP di quel Tribunale, resa in data 27.4.2009, riunendo vari episodi di ricettazione e di strumenti atti allo scasso, in fattispecie unitaria continuativa e riducendo, conseguentemente, la pena a quegli inflitta.

Avverso la pronuncia interpone personalmente ricorso l’imputato dolendosi dell’omessa assoluzione dal reato di violazione dell’art. 707 c.p., contestatogli al capo G) per le medesime ragioni per cui egli fu assolto dall’originario capo D) della rubrica (assorbimento nel capo C, tentato furto aggravato).
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè l’istanza mossa con il presente ricorso non fu avanzata con il gravame di appello.

La riqualificazione della condotta, d’altra parte, non può essere effettuata da questa Corte, ex art. 609 c.p.p., comma 2: la sua soluzione necessita di accertamenti in punto di fatto ed i poteri di cognizione della cassazione non possono estendersi a profili coinvolgenti il merito della condotta censurata.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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