T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 167 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, autista delle F.A.L., afferma che per 30 volte nel periodo 1.11.199230.10.1994 (precisamente 3 giorni nell’anno 1992, 15 giorni nell’anno 1993 e 12 giorni nell’anno 1994) ha lavorato nel settimo giorno dopo sei giorni consecutivi e senza riposo.

Pertanto, con diffida del 16.9.1996 ha chiesto la condanna delle F.A.L. al pagamento in suo favore della maggiorazione retributiva di cui agli artt. 16 e 17 del C.C.N.L., sottoscritto il 23.7.1976, per il lavoro prestato, dopo sei giorni consecutivi, il settimo giorno destinato al riposo, ed il risarcimento dei danni, conseguenti al mancato recupero delle energie psicofisiche, da liquidarsi in via equitativa nella somma complessiva di Lire 2.723.827, pari al 20% della retribuzione ordinaria.

Il silenzio rigetto, formatosi su tale atto di diffida, è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 25.2.1999 alle F.A.L. sia presso la sede legale di Bari, Corso Italia n. 6, sia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza), proponendo le suddette domande, già articolate con la citata diffida del 16.9.1996.

Si è costituito in giudizio il Ministero dei Trasporti – Gestione Commissariale delle F.A.L., sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con Sentenza n. 783 del 29.11.2001 questo Tribunale dichiarava l’interruzione del giudizio ed il ricorrente lo riassumeva con atto notificato alle F.A.L. in data 25.5.2002.

Con memoria di costituzione del 6/22.6.2002 la società F.A.L. S.r.l. oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, eccepiva anche la nullità dello stesso per assoluta incertezza della causa petendi, facendo presente di essere subentrata, nella qualità di successore universale, dall’1.1.2001 alla Gestione Commissariale Governativa delle F.A.L..

All’Udienza Pubblica del 10.3.2011 il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

Giova ricordare che il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, affidata ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego riferibile allo Stato e non ad un’impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, per cui le controversie relative a tale rapporto di lavoro rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 9969 del 21.7.2001).

E l’azione proposta va qualificata come azione di accertamento, volta ad ottenere il riconoscimento di un autonomo diritto soggettivo, mediante un giudizio sul rapporto teso all’accertamento del diritto.

Passando all’esame del ricorso, preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della procura alle liti, rilasciata mediante separata scrittura privata del 7/11.12.2010 all’Avv. Mariano Ferri, in quanto il potere riconosciuto dall’art. 83, comma 3, C.P.C. all’Avvocato di certificare l’autografia della persona, che gli ha rilasciato il mandato alla lite, risulta condizionato dal conferimento della procura a margine e/o in calce ad uno degli atti processuali di parte, per cui in caso di procura alle liti, come nella specie, rilasciata mediante separata scrittura privata, l’autenticazione della firma della parte ricorrente può essere effettuata ex art. 2703 C.C. soltanto da un Notaio (sul punto cfr. Cass. Sez. II Sent. n. 3426 del 3.4.1998; Cass. Sez. II Sent. n. 8902 del 18.10.1994). Comunque, tale inammissibilità non incide sull’ammissibilità complessiva del ricorso in epigrafe, tenuto conto della procura speciale conferita all’Avv. Lucia Pietragalla, ritualmente rilasciata a margine del ricorso.

Va, quindi, ritenuta l’ammissibilità del cumulo della domanda di corresponsione delle maggiorazioni retributive di cui agli artt. 16 e 17 del C.C.N.L., sottoscritto il 23.7.1976, e della domanda di risarcimento dei danni, conseguenti al mancato recupero delle energie psicofisiche, ferma restando la diversità dei relativi termini di prescrizione rispettivamente decennale e quinquennale.

Nel merito, il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto.

Non è controverso in ricorso e nella memoria di costituzione delle F.A.L. che:

a) il riposo settimanale, non fruito dal ricorrente il settimo giorno, non è stato soppresso, ma è stato soltanto differito e/o compensato con un’altra giornata di riposo, goduta dal ricorrente il giorno successivo oppure in un altro giorno della settimana successiva;

b) nel settimo giorno di lavoro consecutivo, coincidente con il giorno festivo, il ricorrente è stato retribuito con la maggiorazione di lavoro festivo, così come espressamente previsto dall’art. 16, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 23.7.1976.

La doppia maggiorazione del 20% a titolo di lavoro festivo e del 10% a titolo di lavoro straordinario spetta soltanto se il lavoratore autoferrotranviere non ha fruito del successivo riposo compensativo, anche se differito (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4180 del 27.7.2007).

Orbene, sia nel caso in cui il lavoratore autoferrotranviere abbia fruito del riposo compensativo, sia nel caso opposto, ha sempre l’onere di provare (sia nell’an ed anche nel quantum) il pregiudizio patito per l’usura delle energie psicofisiche (cfr. per es. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5125 dell’1.9.2009), ma il ricorrente non ha fornito tale prova nel presente giudizio.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

La risalenza del ricorso induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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