T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 07-07-2010, n. 23207 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Chiede il ricorrente, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Napoli "Federico II" nel 1988, la quale specializzazione ha conseguito nel 1992, l’accertamento e conseguente declaratoria del suo diritto alla corresponsione degli importi spettanti per la frequenza della stessa Scuola di Specializzazione, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle corrispondenti somme.

Richiama in diritto le disposizioni di fonte comunitaria sulla formazione specialistica, cui lo Stato italiano ha dato attuazione solo dopo nove anni dalla direttiva CEE 82/76 con il D.Lg.vo 8/8/1991 n. 257 che all’art. 6 attribuisce agli ammessi alle scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso una borsa di studio.

Rileva che ai sensi del successivo art. 8 dello stesso D.Lg.vo n. 257/1991 tale corresponsione ha trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno accademico 19911992 escludendo così i medici ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione tra il 1982 ed il 1991 in contrasto con le suindicate direttive comunitarie (n.82/76 ed anteriori) cui si richiama a sostegno della sua pretesa.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Università degli Studi di Napoli "Federico II", entrambi costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio, per quanto concerne la definizione del ricorso, in applicazione della disposizione di cui all’attuale quarto comma dell’art. 21 L. n. 1034/1971 (quale risulta sostituito dal’art. 9 L. n. 205/2000), può farsi richiamo a precedente conforme di questa Sezione (cfr. TAR Lazio – Sezione III bis – 5/3/2007 n. 2029) che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con la quale il laureato in medicina ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione chiede la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di un trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso – per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.Lg.vo 8/8/1991 n. 257 che ha introdotto nell’ordinamento tale beneficio in applicazione delle preesistenti direttive comunitarie.

Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia sottoposta all’esame di questo Tribunale rientrando invece la stessa nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto sopra con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che dovrà essere riassunta dinanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente nel termine di mesi sei decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente sentenza.

Si ravvisa comunque la esistenza di ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

I) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia di cui allo stesso ricorso;

II) Dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena la sua estinzione, presso il giudice ed entro il termine in motivazione indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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