T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 06-04-2011, n. 469 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Espone in ricorso l’interessata, già dipendente del Comune intimato quale LPU e dal mese di giugno 2008 fino al 29 ottobre 2009 in astensione volontaria per motivi personali, di aver presentato, con raccomandata ricevuta in data 24/11/2010 una richiesta di rilascio copia di tutti i documenti inseriti nel proprio fascicolo personale, ai sensi della l. 241/90, al fine di documentare la regolarità dell’operato del Comune che l’avrebbe ritenuta dimissionaria, negando la presenza di domande di permesso agli atti dell’Ufficio.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Comune non ha dato alcun riscontro.

Con l’odierno ricorso la Sig.ra C. deduce l’illegittimità del diniego in quanto violerebbe il diritto di accesso così come previsto e disciplinato dalla l. 241/90

Chiede pertanto dichiararsi l’obbligo in capo all’Amministrazione convenuta di consentire alla ricorrente l’estrazione di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio non adducendo pertanto ulteriori ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza sub judice.

Il ricorso è stato ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene fondata la pretesa del ricorrente.

Aderendo a un consolidato e risalente indirizzo giurisprudenziale (v. Cons. St., ord. 10 luglio 1996, n.846 e Ap. 4 febbraio 1997, n.5 e da ultimo vedi T.A.R. Lazio, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862 e T.A.R. Abruzzo, Pescara, 18 ottobre 2007, n. 821, Tar Catanzaro I 1319/2009), il Collegio ritiene che la documentazione richiesta non risulta sottoposta a particolare riservatezza e che il dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo personale, senza che neanche ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse.

L’onere di richiesta motivata, di cui all’art. 25, comma 2, L. 7 agosto 1990, n.241, è relativo solo alla posizione del soggetto terzo rispetto al procedimento, e non anche a quella di chi chiede di accedere ad atti che lo riguardano direttamente.

L’interesse all’accesso degli atti inseriti nel proprio fascicolo personale deve ritenersi in re ipsa, cioè nella circostanza di essere, o di essere stato, titolare di un rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione, e di poter, pertanto, vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di tali atti, indipendentemente dalla circostanza che, dall’esame dei documenti richiesti, possa o meno scaturire la proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata ovvero a prescindere dalla sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla verifica della documentazione per cui ha avanzato istanza.

Nella specie, peraltro, un interesse giuridicamente rilevante emerge chiaramente dalla richiesta di accesso.

Quanto al rapporto tra accesso e finalità di tutela giurisdizionale, il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’articolo 25 della legge n. 241/1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria.

In sostanza, il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 23 febbraio 2010, n. 1067).

Ne consegue che non vi sono ragioni per opporsi alla sua richiesta che, pertanto, va accolta.

Per quanto sopra esposto il Comune di Vallelonga dovrà provvedere al rilascio della copia degli atti richiesti con l’istanza del 22 novembre 2011 presentata dalla ricorrente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al comune di Vallelonga, in persona del Sindaco p.t., o di altro funzionario da questi delegato, di rilasciare copia della documentazione in motivazione indicata, salvo l’onere del ricorrente di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione.

Condanna il comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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