Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 11-04-2011, n. 14471 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.G. ricorre contro sentenza della Corte di Catania che, dichiarati inammissibili i ricorsi del P.M. e delle P.C. contro sentenza del Tribunale di Giarre del 3.3.08, ne ha confermato la condanna a m. 6 rec. per i delitti di cui agli artt. 81, 582 e 605 c.p. ai danni di tre giovani, M., B. e D.S., commessi il (OMISSIS).

La sentenza spiega che Ce.Lu., madre dell’imputato processata per ingiuria, dopo aver scoperto di aver subito il furto in appartamento di L. un milione, di cui sospettava autori i ragazzi, faceva intervenire l’imputato, suo figlio. Questi entrava in contrasto violento con loro (li colpiva con pugni e schiaffi, come attestavano e dimostrava la maglietta strappata di M.), che si rifugiavano nella mansarda del Me., nella quale l’imputato li avrebbe rinchiusi a chiave. E vi resatavano, sino a che la madre di M., facendosi consegnare la chiave, che risultava in possesso della Ce., li faceva uscire come constatatavano poi i Carabinieri, chiamati dalla stessa Ce..

Il ricorso denuncia:

1 – violazione art. 157 c.p. ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), relativamente al reato di lesioni che si sarebbe dovuto dichiarare estinto perchè prescritto prima della sentenza impugnata; 2 – vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), perchè la sentenza non specifica chi fosse l’autore del fatto e dice che, secondo la teste F., il figlio M. l’aveva chiamata per telefono per dirle che erano chiusi nella mansarda e che la Ce., non il figlio C., deteneva la chiavi, come poi ha ammesso lei stessa; 3 – idem, perchè la sentenza (che risulta poi corretta al riguardo), travisa quanto ammesso dalla stessa Ce.; 4 – violazione di legge ( art 51 c.p.) in relazione alla facoltà di arresto da parte del privato, quantomeno in termini putativi.

2 – Il ricorso risulta ammissibile e fondato circa entrambi i reati.

Quello di lesioni, aggiunti 370 giorni di sospensione dovuta a ragioni di parte privata, risulta estinto per prescrizione alla data del 21.1.2010, nelle more di questo grado, seppure non già in quelle del giudizio di appello.

Quanto al delitto di sequestro di persona, la Corte di appello non prende in minima considerazione che, seppure gli offesi si sono rifugiati in soffitta per sottrarsi all’azione violenta del C., non per questo il fatto imputato a titolo di sequestro si dimostra rapportato alla sua consecutiva condotta e persino ad un sua consapevolezza di quella altrui.

Basti riflettere che il senso della deduzione d’appello era che non si provava l’imputato già in possesso della chiave o che se la fosse procurata allo scopo, mentre oltre risulta in possesso di sua madre.

E’ il quesito cui è necessario rispondere.
P.Q.M.

annulla l’Impugnata sentenza senza rinvio relativamente al delitto di lesioni estinto per prescrizione e con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame quanto al delitto di sequestro di persona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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