Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 11-04-2011, n. 14261 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale del riesame di Napoli del 03.09.2010, per il delitto di porto e detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento, aggravato dal fine di agevolazione mafiosa, ricorre la difesa del F. lamentando mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione perchè, come afferma pedissequamente il ricorrente, "alla luce degli elementi investigativi raccolti non emerge un quadro indiziario significativo e grave della condotta del F. ……che ha ammesso di essere stato presente nel momento in cui M. occultava le armi nel luogo ove successivamente le hanno rinvenute i Carabinieri.

Al F. è un accompagnatore indifferente inerte e di nessun aiuto all’operazione di occultamento delle armi…"come emerge, sempre secondo il ricorrente, dalle intercettazioni telefoniche di M.N. che parla del F. come di un soggetto mongoloide e dedito all’uso di sostanze stupefacenti. Sarebbe così provato che l’apporto causale della condotta del F. nella detenzione delle armi è nullo, come emergerebbe anche dal tenore delle dichiarazioni di S.F., collaboratore di giustizia, che residuali sono le esigenze cautelari e che non sussiste l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Motivi della decisione

2. Il ricorso, per la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

2.1 Il ricorrente deduce che i giudici del riesame avrebbero errato a ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati attribuiti all’indagato, e assume che tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio, che riprende in esame, proponendone una diversa – e a suo avviso più corretta – interpretazione; nella sostanza i motivi di ricorso si risolvono nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati nel provvedimento impugnato e svolgono considerazioni di fatto, non suscettibili di valutazione in un giudizio di legittimità.

Invece la motivazione appare congrua, logicamente coerente ed esaustiva, mentre le censure, oltre ad essere incentrate sul merito della valutazione e decisamente versate in fatto, sono anche decisamente pretestuose considerate le ammissioni dell’indagato.

2.3 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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