T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 07-07-2010, n. 23183 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il gravame in epigrafe le odierne ricorrenti, tutte ex dipendenti dell’Amministrazione scolastica, cessate dal servizio durante la vigenza dell’accordo sindacale di comparto per il personale dipendente della scuola recepito con il d.p.r. 345/1983, nel rappresentare di essersi viste negare, all’atto del collocamento in quiescenza, l’integrale applicazione dei benefici del citato accordo sia sulla pensione che sulla indennità di buonuscita, chiedono l’accertamento del loro diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita con i miglioramenti di cui al d.p.r. n.345/1983, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Questi i motivi dedotti con il ricorso:

violazione dell’art. 43 T.U. 1092 del 1973; violazione degli artt. 3 e 38 del d.p.r. 1032 del 1973; violazione della legge n. 382/1975, art. 9; violazione della legge n. 93/1983; violazione del d.p.r. 345/1983; violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; violazione delle sentenze della Corte dei Conti in materia;

violazione dell’art. 43 T.U. 1092 del 1973; violazione degli artt. 3 e 38 del d.p.r. 1032 del 1973; violazione della legge n. 382/1975, art. 9; violazione della legge n. 93/1983; violazione del d.p.r. 345/1983; violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; violazione delle sentenze della Corte dei Conti in materia, sotto differenti profili;

violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost..

L’INPDAP si è costituito in giudizio, eccependo pregiudizialmente la prescrizione del diritto delle ricorrenti e chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla pretesa delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita computando i benefici derivanti dall’accordo triennale di lavoro dei dipendenti statali approvato con il d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345, con cui sono stati attribuiti miglioramenti economici con decorrenze differite nell’arco del triennio di validità.

Le interessate non contestano che al momento del collocamento a riposo non fossero ancora maturati tali miglioramenti, ma sostengono che i benefici economici previsti dal contratto 1982 – 1984 avevano come destinatari tutti i dipendenti in servizio al 1° gennaio 1982, data di decorrenza degli effetti giuridici del contratto recepito con il d.P.R. m. 345/1983.

Aggiungono, poi, che, per talune di esse, la Corte dei Conti ha già riconosciuto il diritto al computo degli aumenti ai fini previdenziali e che, di conseguenza, ad analoga conclusione si deve giungere per l’indennità di buonuscita. Per altre, la riliquidazione della pensione ha avuto luogo sulla base della estensione in via amministrativa disposta con la c.m. 52/98 in conformità all’orientamento espresso dalla Corte dei Conti in sede di controllo con la deliberazione 68/97.

In subordine, le ricorrenti contestano la costituzionalità di una differente interpretazione per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.

In primo luogo, il Collegio, in linea con l’orientamento manifestato in proposito dal Consiglio di Stato (sez. VI, 28.5.1999, n. 1314, ribadito da ultimo con sent. 10.6.2008, n. 4922), premette che l’esistenza di una differente decisione della Corte dei Conti, inerente i profili previdenziali, pur fondata sull’interpretazione delle stesse disposizioni, non vincola l’esito del presente giudizio, essendo differente l’aspetto dell’indennità di buonuscita e restando inalterata l’autonomia di decisione da parte del giudice amministrativo.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha aderito ad una tesi diversa da quella accolta, seppur ad altri fini, dalla Corte dei Conti.

A partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 1989, è stato ritenuto che i miglioramenti economici a favore del personale della scuola di ogni ordine e grado stabiliti dal d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 (con riferimento all’accordo del 20 aprile 1983 stipulato fra i sindacati ed il governo ai sensi della l. 29 marzo 1983 n. 93) hanno decorrenze scaglionate economicamente dalle date rispettivamente indicate (35% del nuovo stipendio dal 1° gennaio 1983; 75% dal 1° gennaio 1984; intero ammontare dal 1° gennaio 1985) e non costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale scolastico fin dalla data della sua decorrenza ai fini giuridici (1° gennaio 1982); pertanto, il personale cessato nel periodo 1° gennaio 1982 – 1° gennaio 1983 non ha diritto ai predetti benefici.

Tale interpretazione è stata poi seguita dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadendo che le disposizioni contenute nell’accordo triennale di lavoro dei dipendenti statali approvato col d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345, sono costitutive di un diritto agli aumenti nella misura ed alle date in esse indicate, con la conseguenza che non possono essere riconosciuti sull’indennità di buonuscita da parte dell’I.N.P.D.A.P. miglioramenti non ancora maturati alla data del collocamento a riposo (Cons. Stato, VI, n. 713/1989; n. 5243/2002).

A diversa conclusione è giunta, peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione agli aumenti retributivi concessi nel triennio 1988 – 1990 al personale della scuola in virtù del contratto collettivo recepito con il d.P.R. n. 399/1988 (Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 1995, n. 1119; 30 dicembre 1995, n. 1418; 29 marzo 1996, n. 509; 9 gennaio 1997, n. 9; 4 febbraio 1997, n. 241; 22 aprile 1997, n. 659; 20 maggio 1997, n. 737; 20 giugno 1997, n. 953; 14 aprile 1998, n. 468; 6 maggio 1998, n. 654; 18 maggio 1998, n. 751; 2 settembre 1998, n. 1197; 4 settembre 1998, n. 1224; 20 novembre 1998, n. 1584; 1 settembre 1999 n. 1141).

Tali aumenti, tuttavia, sono stati ritenuti computabili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sulla base di una interpretazione dell’art. 5, co. 2, D.P.R. n. 399 del 1988, che prevede che per il personale collocato in quiescenza nell’indicato arco di tempo di validità dell’accordo medesimo i benefici in questione debbono essere corrisposti "integralmente", e cioè in misura pari a quella del trattamento economico a regime.

Quest’ultima norma, invero, non era presente negli anteriori accordi collettivi (approvati con i d.P.R. 25 giugno 1983, nn. 345 e 346), con riferimento ai quali si era formato il contrario (e anche in precedenza richiamato) orientamento giurisprudenziale.

Di conseguenza, deve essere confermato che i miglioramenti economici, previsti dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 e non ancora maturati alla data del collocamento a riposo, non possono essere riconosciuti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P..

Va, infine, aggiunto che la questione di costituzionalità sollevata dagli odierni deducenti risulta essere manifestamente infondata, in quanto nella diversità di trattamento derivante dalla data di collocamento a riposo dei dipendenti non può ravvisarsi una compromissione dei principi costituzionali in tema di eguaglianza, tutela economica del lavoratore e imparzialità della p.a., dovendosi riconoscere un margine di discrezionalità legislativa in sede di graduazione temporale degli interventi intesi a migliorare il trattamento economico in senso lato dei pubblici dipendenti.

I motivi in rassegna sono pertanto infondati e il ricorso deve essere dunque respinto.

Tenuto conto della particolare natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sez. IIIter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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