Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 11-04-2011, n. 14260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Palermo, in sede di rinvio dalla Corte Suprema che ha annullato l’ ordinanza del 26.02.2010, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di B.G..

1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso la difesa del B. chiedendone l’annullamento e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento all’art. 628 c.p.p., comma 2 perchè il Tribunale avrebbe disatteso il principio di diritto individuato dalla Corte del rinvio, sia in ordine alla necessità di rivalutare la gravità degli indizi sia le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza trattandosi di soggetto ultrasettantenne.
Motivi della decisione

2. Solo il motivo di ricorso relativo al riesame della eccezionale gravità degli indizi è fondato.

2.1. Nell’ordinanza, sulle esigenze cautelari, infatti, il Tribunale si è limitato a fare pedissequo rinvio alla decisione che era stata annullata dalla Corte di legittimità proprio perchè affetta da un deficit di motivazione che ne imponeva l’annullamento.

2.2 Si impone, pertanto, un nuovo annullamento con riguardo alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, trattandosi di soggetto ultrasettantenne, a norma dell’art. 275 c.p.p., comma 4, non essendo stato adempiuto l’obbligo di motivazione come disposto dal provvedimento di rinvio ed un nuovo rinvio al Tribunale di Palermo per il giudizio sul punto.

3. Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alle eccezionali esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *