T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 248 U. S. L. indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 17 febbraio 2000 al Commissario liquidatore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria e depositato il 16 marzo 2000, il soggetto ricorrente, dipendente della A.S.L. stessa, in servizio presso il Presidio ospedaliero di Scilla, chiede l’accertamento del suo diritto – reiteratamente invocato nel tempo con istanze rivolte all’amministrazione e rimaste senza esito – al pagamento dell’indennità di Lire 50.000 mensili – prevista dall’art. 1, co. 3, l. 27 ottobre 1988 n. 460, a favore del personale esposto al rischio radiologico in modo temporaneo, discontinuo o a rotazione – nel periodo dall’1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994. Chiede, altresì, la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme relative, oltre rivalutazione ed interessi.

Parte ricorrente deduce di svolgere la sua attività in zona esposta a rischio, tanto da essere stata dotata, per tale ragione, di dosimetro individuale, "onde poter valutare il grado di esposizione alle radiazioni". Con successiva memoria fa presente di aver ottenuto la concessione del congedo aggiuntivo di cui all’art. 5 l. 23 dicembre 1994 n. 724 e produce, ad ulteriore dimostrazione della fondatezza della pretesa azionata, la deliberazione della Commissione straordinaria della A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria n. 543 del 12 ottobre 2009, che approva una proposta di transazione – conseguente a sentenza emessa dal giudice del lavoro a favore di uno degli interessati (vd. sentenza Tribunale civile – sezione lavoro di Reggio Calabria n. 1451 del 15 luglio 2009), avanzata per comporre le liti in essere con alcuni dipendenti, riconoscendo la spettanza dell’indennità in questione, con decorrenza successiva al periodo richiesto con il ricorso in esame.

La A.S.L., ancorché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 10 marzo 2011.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza ritiene che ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui al comma 3 dell’art. 1 l. n. 460/1988 a personale diverso da quello di radiologia sia, in linea di principio, necessario un accertamento formale sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione), ad opera della competente commissione di cui all’art. 58, co. 4, DPR 20 maggio 1987 n. 270 (Cons. St., V, 11 agosto 2010, n. 5626).

Nella fattispecie tale accertamento non risulta intervenuto.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria depositata dal ricorrente il 18 febbraio 2011, nei suoi confronti non si è verificato – in alternativa al predetto accertamento formale – un riconoscimento della spettanza dell’indennità da parte dell’amministrazione, come invece avvenuto per altri interessati, che hanno avanzato ricorsi analoghi, favorevolmente definiti nella stessa udienza pubblica di trattazione del presente.

Ed invero, il nominativo del ricorrente non è ricompreso nella transazione approvata con deliberazione della Commissione straordinaria della A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria n. 543 del 12 ottobre 2009. Non è, d’altronde, in alcun modo comprovato che egli abbia ottenuto il congedo aggiuntivo previsto dall’art. 5 l.n. 724/1994. Né la sua posizione di "rischio" negli anni dal 1988 al 1994 può essere desunta dall’attestazione del fatto che, cinque anni dopo (nel 1999), egli era "portatore di dosimetro", secondo l’attestazione del Dirigente medico della A.S.L. n. 11 di Reggio Calabria prot. n. 3941/DS del 23 novembre 1999.

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame deve essere rigettato.

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esime il collegio dal pronunciare sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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