T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 1972 Consiglio comunale e provinciale Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame il sig. C.P., presidente del consiglio comunale di San Prisco dal luglio 2007, dolendosi del fatto che dal 1° gennaio 2008 la sua indennità di carica, in precedenza erogata ai sensi dell’art. 8, comma 8, dello statuto comunale in misura pari a quella del vicesindaco (per un importo – a sua volta pari al 55% di quello spettante al sindaco – di Euro 1.533,88 lordi), sia stata ridotta al 10% di quella del sindaco (cioè a Euro 278,66 mensili lordi), impugna il provvedimento prot. n. 15986 del 7 dicembre 2009 del responsabile dell’Area Affari Generali dell’amministrazione comunale con cui è stata manifestata la determinazione di continuare ad erogargli l’indennità di carica nell’attuale ammontare ridotto.

Con un unico complesso motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il provvedimento del responsabile dell’Area Affari Generali è affetto da difetto di competenza, essendo questa riservata al consiglio comunale ex art. 23, co. 11, della legge 3 agosto 1999 n. 265 ("le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio"), che esso è illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento, che è in contrasto altresì con l’art. 8 comma 8 del vigente statuto comunale e che, al riguardo, la novella dell’art. 82 del d.lgs. 267/00 preclude per il futuro la modifica delle indennità o dei gettoni di presenza rispetto a quanto previsto dal DM 119/00, ma non incide su quelle pregresse, che conserverebbero validità per tutta la consiliatura in corso.

La domanda cautelare proposta col ricorso è stata respinta con ordinanza n. 564 del 10 marzo 2010.

Il Comune di San Prisco si è costituito in giudizio resistendo al gravame con memoria difensiva depositata il 4 febbraio 2011.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va premesso, in punto di diritto, che ai sensi dell’art. 8, co. 8, dello statuto comunale di San Prisco "per il Presidente del Consiglio "comunale" è previsto un compenso mensile pari all’importo corrisposto quale indennità del Vice Sindaco".

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali espressamente disciplina all’art. 82 le indennità di funzione, tra gli altri, dei presidenti dei consigli comunali, stabilendo che la misura di tale indennità è determinata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali ( d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 82, comma 8, che in tale parte è rimasto invariato rispetto al testo originario).

In origine, il successivo comma 11 del medesimo articolo stabiliva che "le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti", purché entro determinati limiti; il comma è stato novellato, in un primo momento, dall’art. 2, comma 25, lett. d, della legge finanziaria del 2008 ( legge 24 dicembre 2007, n. 244), che ha mantenuto la possibilità di incremento, e quindi sostituito in modo affatto diverso dall’art. 76, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, che non prevede più alcun potere di incremento in capo alle singole amministrazioni locali, provvedendo anzi la stessa legge (art. 61, co. 10, d.l. 112/08 cit.) anche a sospendere, sino al 2011, la possibilità di incremento prevista dall’art. 82, co. 10, in sede di rinnovo triennale del decreto ministeriale di cui al predetto comma ottavo.

Tanto premesso, osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente, assumendo, a sostegno delle proprie ragioni, che il responsabile dell’Area Affari Generali dell’amministrazione non poteva, con proprio provvedimento, determinare una indennità di carica inferiore a quella prevista dalla norma dello statuto comunale sino a che quest’ultima norma non fosse stata adeguata alle prescrizioni normative intanto sopravvenute, ledendo la competenza dell’organo consiliare, fa innanzitutto questione dell’esercizio di un potere amministrativo, a suo dire spettante al consiglio comunale anziché al funzionario, il cui sindacato rientra nella giurisdizione in questa sede adita.

Le censure, peraltro, non possono trovare accoglimento.

Il potere di determinare la misura delle indennità di funzione era, già in origine, di competenza statale, restando consentito agli enti locali, come si è visto, soltanto di incrementare o diminuire le indennità stabilite, ai sensi di legge, con decreto ministeriale.

La norma statale sopravvenuta che ha abrogato anche questo circoscritto potere, al contempo (con significativa concomitanza) congelando i possibili aumenti dell’indennità in sede di rinnovo del decreto ministeriale, non si limita a sottrarre per il futuro l’indennità ad incrementi stabiliti a livello di amministrazione locale, bensì conforma definitivamente le indennità erogate a quelle stabilite a livello di governo centrale: in altri termini, in base alla legge vigente (art. 82, commi 1 e 8, d.lgs. 267/00) la misura dell’indennità di funzione è quella (e soltanto quella) stabilita nel decreto ministeriale, questo essendo, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il solo regime giuridico applicabile alla fattispecie, che, fondandosi su norma di legge, prevale su quello dettato da atti amministrativi anteriori.

Erroneamente, dunque, il ricorrente ritiene, altresì, che il responsabile dell’Area amministrativa abbia prevaricato le competenze del consiglio comunale in materia, che sono invece cessate per legge.

Trattandosi dell’assunzione di determinazioni conseguenti al mutato quadro normativo, piuttosto che ad apprezzamenti discrezionali, non era inoltre necessario che, a pena di annullabilità, fosse data comunicazione di avvio del procedimento.

Per tali ragioni, il ricorso va respinto.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 360/10), lo respinge. –

Spese compensate. –

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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