Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 11-04-2011, n. 14256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Catanzaro dispose la misura cautelare della custodia in carcere, a carico di C. E., ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione, ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo il vizio della motivazione perchè illogica e carente in relazione all’eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Il ricorrente reitera negli stessi termini già rappresentatala doglianza relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni perchè disposte nel procedimento poi stralciato e pertanto in un procedimento diverso da quello per cui si procede a carico del C. per un reato, la ricettazione, che non consente l’arresto obbligatorio in flagranza, così come prescrive l’art. 270 c.p.p..
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente ha dedotto l’inutilizzabilità delle intercettazione telefoniche acquisite in altro procedimento ma ha omesso, non solo di produrre i documenti che asserisce essere viziati ma anche di precisare come ed in quale misura tale inutilizzabilità può incidere in modo sostanziale sulla posizione processuale del C..

2.2 E’ principio generale di diritto, pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale se una parte deduce il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità,collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perchè appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale. Rv. 244329. 2.3 In tema di inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti ed acquisite al procedimento in corso è,pertanto, onere della parte che vi abbia interesse produrre al giudice gli elementi dai quali si desume l’eccepita inutilizzabilità. Rv. 237587. 2.4 E’,poi, principio di diritto altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale, non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente. Rv.

244328.

In altri termini, nel caso di acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento, poichè l’eventuale inutilizzabilità della prova è un fatto processuale, tale fatto processuale, dal quale dipende la pretesa illegalità, va provato dalla parte che la eccepisce.

2.5 Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere, l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell’art. 116. Rv 229245. 2.6 Il ricorrente nulla ha prodotto e pertanto il ricorso è inammissibile.

2.7 Il ricorso è inammissibile anche perchè generico, mancando l’esplicita indicazione dell’interesse concreto a ricorrere comunque richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, non potendo bastare a soddisfare tale esigenza la, pretesa,, a fine a sè stessa, dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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