Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 11-04-2011, n. 14255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe che ha confermato l’ordinanza con la quale il GIP di Trapani ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, a carico di D.D. ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione aggravata, ha proposto ricorso la difesa del D., chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo il vizio di violazione di legge in ordine alla norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c e dell’art. 274 c.p.p., lett. c).

Con missiva inviata con congruo anticipo, sia il difensore che l’imputato hanno rinunciato al ricorso, essendo intervenuta la scarcerazione e non sussistendo più interesse a coltivare l’impugnazione.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *