Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 11-04-2011, n. 14467

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 22.5.2007, T.G. veniva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, incluso l’aumento a titolo di aumento per la riconosciuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Modena in data 1.6.2005, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile B. S., per il reato continuato di cui all’art. 624 bis cod. pen, commesso in (OMISSIS) sottraendo somme di denaro, capi di abbigliamento, orologi, oggetti in argento, monete d’oro, generi alimentari, gioielli, apparecchi informatici e fotografici, carte di credito, penne, dipinti, soprammobili e strumenti musicali dalle abitazioni di B.S., + ALTRI OMESSI e tentando di sottrarre oggetti dall’abitazione di Q.A.. Il ricorrente deduce:

1. violazione di legge e mancanza di motivazione sull’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputato M.M. G.;

2. illogicità della motivazione sulla valutazione dell’elemento di prova rappresentato dall’uso del telefono cellulare intestato all’imputato.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato M.M.G., è inammissibile.

Il ricorrente, premesso che le dichiarazioni in oggetto, non verbalizzate e rese in assenza delle garanzie difensive, venivano riportate in una relazione di servizio, rileva che le stesse non possono essere considerate spontanee, risultando dalla stessa relazione che il M. veniva interpellato dalla polizia giudiziaria recatasi nel luogo ove il predetto si trovava agli arresti domiciliari, e che questo aspetto non veniva esaminato nella motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo propone tuttavia una censura per violazione di legge non consentita in questa sede, non risultando la stessa indicata nei motivi di appello e quindi posta all’attenzione del giudice di secondo grado; ed è peraltro affetto da carenza di interesse ad impugnare laddove le dichiarazioni del M. venivano ritenute nella stessa sentenza impugnata irrilevanti, risultando già dai tabulati acquisiti l’elemento, ritenuto decisivo, dell’uso effettivo da parte dell’imputato dell’utenza telefonica cellulare allo stesso intestata.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è anch’esso inammissibile.

Con la sentenza impugnata si richiamavano gli elementi posti a fondamento dalla decisione di primo grado, in particolare le identiche modalità commissive dei furti, realizzati in abitazioni site ai piani alti degli edifici mediante forzatura delle serrature delle porte di ingresso, tutte della stessa marca, lasciando residui gommosi nelle serrature stesse, sempre richiuse dopo i furti, e talvolta tracce di stucco o plastilina azzurra sugli spioncini delle porte degli appartamenti frontisti; l’essere stati il T. ed il M. tratti in arresto in (OMISSIS) mentre tentavano di forzare la porta di un’abitazione e trovati nell’occasione in possesso di grimaldelli con tracce di plastilina azzurra; e la disponibilità da parte del T. dell’utenza cellulare n. (OMISSIS), consegnata all’Ufficio matricola della Casa circondariale di (OMISSIS), la quale risultava dai tabulati frequentemente utilizzata per chiamare la moglie ed altri familiari dello stesso T. ed in occasione dei furti agganciava celle poste a breve distanza dalle abitazioni dei derubati. E si osservava che la tesi difensiva per la quale il telefono cellulare del T. poteva essere stato usato da altri era priva di elementi che la sostenessero, in mancanza di dichiarazioni in tal senso dell’imputato, a fronte dell’accertato possesso del telefono in capo al T. a breve distanza di tempo dai furti, e che a tal proposito il diritto dell’imputato di non rendere dichiarazioni non impediva al giudice di prendere atto della mancanza di una diversa prospettazione dei fatti.

Il ricorrente, rilevato che l’uso di un telefono cellulare da parte di soggetti diversi dal titolare è oggetto di comune esperienza, individua l’illogicità della motivazione nella ritenuta decisività dei contatti telefonici con i congiunti dell’imputato, i quali non escludevano che il telefono fosse in uso ad altri familiari pregiudicati del T., e nella contraddittorietà fra il riconoscimento del diritto dell’imputato e la desunzione di elementi di prova dall’esercizio di tale diritto.

E’ evidente da quanto sopra come il motivo sollevi una generica censura di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, riproponendo temi sulla valutazione della prova già affrontati da quest’ultima senza introdurre ulteriori e specifici rilievi.

Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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