T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento del 3.9.2010, notificato il 3.9.2010, il Consolato generale d’Italia a Casablanca ha rigettato la domanda di visto uniforme per motivi di turismo presentata dal ricorrente.

Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato il provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione del TU n. 286/1998 della L. n. 39471999, della L. 388/1993 e 241/1990; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sintomi di sviamento di potere;

2). Violazione e falsa applicazione L. 241/1990, L. 286/1998, eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sintomi di sviamento di potere.

La controparte si è costituita in data 15.2.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla base delle argomentazioni svolte dalla controparte nella citata nota del 15.2.2011.

Dalla stessa si evince che: "il ricorrente non ha dimostrato di disporre di mezzi propri di sostentamento non presentando al Consolato alcuna documentazione relativa alla condizione socioprofessionale in Marocco. Lo stesso invitante del suddetto cittadino marocchino, il fratello Khalia Mohamed, ha dichiarato, in maniera generica, nella lettera di ospitalità, che il fratello è un tecnico senza fornire ulteriori dati su un eventuale datore di lavoro o tipo di emolumento percepito dall’interessato".

In definitiva, il provvedimento impugnato fa espresso riferimento alla non attendibilità delle informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e al rischio migratorio.

Dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

Tuttavia, occorre revocare il patrocinio a spese dello Stato, disposto con provvedimento dell’apposita Commissione in data 1.2.2011; il ricorrente infatti, cittadino straniero, non è (né potrebbe essere, stante il provvedimento che ha richiesto) regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; e tale condizione (del regolare soggiorno) è prevista dall’art.119 del DPR 30 maggio 2002 n.115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) affinché lo straniero possa beneficiare, al pari del cittadino italiano, di detto patrocinio (salvo il caso dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione; art.142 dello stesso testo unico); cosicché, in applicazione dell’art.136, secondo comma, del medesimo testo unico, va disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio anticipatamente e provvisoriamente disposta ai sensi dell’art.14 dell’allegato 2 del DLvo 2 luglio 2010 n.104, per insussistenza di uno dei presupposti per l’ammissione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

a). respinge il ricorso in epigrafe;

b). compensa le spese del giudizio tra le parti;

c). revoca il patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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