T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3057 Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza prot. n. 1160 del 5 giugno 2010, notificata al ricorrente in data 9 giugno 2010, il Comune di Capranica Prenestina, accertata la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire, ha avvisato il sig. P. che tale accertamento costituisce titolo per l’ammissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale a favore del Comune, individuata in Catasto al foglio 6 come area di pertinenza della particella sub 3 e 501 nonchè sub 505, confinante con locale cantina individuato in sub 2 stessa particella e terreni individuati con le particelle nn. 167,169,170, 171,172, 174 e 175.

In particolare si tratta delle seguenti opere:

"a). realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato per una lunghezza di circa ml 13,00 con una altezza media di circa ml 2,50, realizzato in parte ex novo e in parte a sostituzione di una vecchia macera in pietrame a secco, posto a sostegno di un terrapieno e a confine delle due unità immobiliari individuate in catasto, foglio n. 6, con la particella n. 168, sub 3, e 501, la prima di proprietà del Sig. B.M. e della Sig.ra T.M. e la seconda di proprietà del Sig. P. V.;

b). realizzazione di un muro di contenimento in blocchetti per una lunghezza di circa ml 7,00 e dell’altezza media di circa ml 1,50 del terrapieno a monte della rampa di accesso alla proprietà del Sig. B.M. e della Sig.ra T.M. individuata in catasto, foglio n. 6, particella n. 168, costruito in parte invadendo la strada comunale della Mentorella, restringendo in un tratto soggetto al transito pedonale l’originaria larghezza della strada;

c). realizzazione di piccolo manufatto in legno con copertura a tegole fisso a suolo e appoggiato sullo stesso muro in cemento armato ooggetto di accertamento di cui al precedente punto a), delle dimensioni di ml 4,00 x ml 1,00 e dell’altezza di circa ml 2,00 posto su terrazzo di pertinenza della suddetta unità immobiliare di proprietà del Sig. P. V., individuata in catasto foglio n. 6, e con la particella n 168, sub 501".

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1) violazione e falsa applicazione art. 31 DPR n. 380/2001; art. 15 L. 15/2008; eccesso di potere per erroneità nei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria;

2) eccesso di potere, violazione e falsa applicazione artt. 3, 24 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione artt. 7,8 10 L. 241/1990, illogicità e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Con ord. n. 5009/2010 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1). Con il primo motivo di ricorso l’interessato sostiene che l’opera asseritamente abusiva non necessitava di permesso a costruire ma, al più, di denuncia di inizio attività ex art. 22 DPR n. 380/2001.

2). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata partecipazione al procedimento.

Entrambe le censure non meritano positivo apprezzamento in ragione delle seguenti considerazioni:

a). le opere edilizie eseguite risultano, in base agli atti istruttori, in totale difformità dal permesso ai sensi del comma 3, art. 32, del DPR n. 380/2001;

b). il provvedimento che ingiunge la demolizione e i successivi provvedimenti connessi sono atti vincolati e, quindi, non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; presupposto per l’adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell’opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che i provvedimenti, ove ricorrano i predetti requisiti, sono sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5229; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07 settembre 2009, n. 4899; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16 luglio 2009, n. 7036; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 aprile 2009, n. 3579);

c). per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), l’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non deve essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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