T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3055 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. P. è il legale rappresentante pro tempore della Società E. a r.l. che si occupa della gestione del camping Village Europing, ubicato in Tarquinia – località Spinacci, in via Aurelia n. 102, in area assoggettata a vincoli paesaggistico ed idrogeologico.

In data 26.5.1986 l’amministratore pro tempore della Società C.P.A. S.r.l., successivamente, nel 2000, trasformatasi nella richiamata Società E., ha presentato domanda di condono edilizio per la realizzazione di un camping, per una superficie complessiva di 1635 mq.

Successivamente, nel febbraio 1995, lo stesso ha presentato un’ulteriore istanza di condono edilizio, ai sensi della legge n. 724/1994, concernente locali al servizio delle attività del camping, per una superficie di 350 mq, ed altre "strutture non identificabili in superficie e volume".

In relazione alle suddette opere abusive, rientranti nell’oggetto delle richiamate domande di condono, la Società E. S.r.l., nella persona dell’odierno ricorrente, ha chiesto in data 18.6.2003 e poi ottenuto il nulla osta paesaggistico, come risulta dalla comunicazione del Comune di Tarquinia del 6.8.2004.

A seguito della comunicazione del Corpo forestale dello Stato di Tarquinia del 24.1.2006, dalla quale risulta che è stata accertata la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un fabbricato composto di tre unità abitative di 107,21 mq, con copertura a tetto a due falde con gronda a 2,50 m e colmo a 3,40 m, posizionato su base di cemento di 122,74 mq circa, nonché di un ulteriore fabbricato costituito di due unità abitative di 72 mq circa, con tetto a due falde della stessa altezza dell’altro manufatto, posizionato su base in cemento di 94 mq circa, con ordinanza del Comune di Tarquinia 3.2.2006, n. 6415, prot. n. 2925, ne è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

In detto provvedimento si afferma che le opere sarebbero ricomprese tra quelle per le quali sono state fatte richieste di condono edilizio, a quel tempo non ancora definite.

In proposito, il Sig. P., attuale istante, assume che nell’oggetto delle su descritte domande di sanatoria sarebbero ricompresi anche i due manufatti, destinati ad unità abitative, contestati con il citato provvedimento, per poi, tuttavia, sostenere che, nelle more, in data 15.11.2000, sulla zona si sarebbe abbattuta una tromba d’aria, che li avrebbe danneggiati fortemente, ed ancora dopo, nel novembre 2005, vi sarebbe stata un’alluvione, la quale, per i danni dalla stessa causati, avrebbe indotto alla loro ristrutturazione.

L’ordinanza ed il verbale menzionati sono stati impugnati col presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:

1) totale carenza di legittimazione passiva dell’intimato – nullità del provvedimento – eccesso di potere nella forma sintomatica della carenza assoluta dello stesso – eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria – impossibilità giuridica ad adempiere da parte dell’intimato: il provvedimento è stato adottato nei confronti del Sig. P. piuttosto che della Società E. a r.l., soggetto giuridico proprietario esclusivo dell’area interessata, che avrebbe materialmente realizzato l’intervento in questione, così come anche contestato nel verbale del Corpo forestale dello Stato; il medesimo ricorrente non potrebbe neppure attivarsi per dare concreta attuazione all’ordine di demolizione intimato, stante la mancanza di disponibilità nella propria sfera giuridica degli interessi in gioco e, perciò, l’assenza del titolo per effettuare il ripristino;

2) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005 – eccesso di potere nella forma del difetto di istruttoria e dell’adozione del giusto provvedimento: non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento, mentre, ove vi fosse stata, si sarebbe evitato l’errore di identificazione del soggetto passivo ed inoltre si sarebbe evidenziato il carattere non abusivo dei fabbricati contestati, mere ristrutturazioni di due bungalows già esistenti, oggetto di domande di condono edilizio;

3) eccesso di potere nella forma del difetto di istruttoria, della contraddittorietà della motivazione, per l’omesso esame degli effetti dei condoni presentati e della carenza dei presupposti oggettivi di applicabilità del provvedimento sanzionatorio – eccesso di potere nella forma sintomatico del travisamento dei fatti: la stessa ordinanza impugnata, dopo aver qualificato i fabbricati come abusivi, in modo incongruente e contraddittorio ha evidenziato che per gli stessi penderebbero domande di condono edilizio, per cui si sarebbe dovuta disporre la sospensione del procedimento sanzionatorio; detti fabbricati, dopo essere stati oggetto di intervento di risanamento, a seguito di una tromba d’aria abbattutasi nel novembre 2000, sarebbero stati poi oggetto di ulteriore intervento di ristrutturazione, dopo l’alluvione del novembre 2005, senza alcun aumento della volumetria.

Il Comune di Tarquinia, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza 12.5.2006, n. 2798, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

In data 26.1.2011 la parte ricorrente ha depositato il permesso di costruire in sanatoria n. 1156/2008, riferito alle domande di condono edilizio sopra riportate, ed in data 27.1.2011 ha prodotto una memoria conclusionale in vista della pubblica udienza del 17.2.2011, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censurano il provvedimento recante ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di due fabbricati, composti, rispettivamente, di tre e due unità abitative, realizzati su terreno ubicato nel Comune di Tarquinia, nonché il presupposto verbale redatto in data 23.1.2006 dal Corpo forestale dello Stato – Comando Stazione di Tarquinia, contenente l’accertamento del contestato abuso edilizio.

1. – Il ricorso è fondato, laddove si assume il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, individuato uti singulus quale destinatario del richiamato provvedimento sanzionatorio.

2 – In primo luogo risulta per tabulas che la proprietà dell’area sulla quale sono stati rinvenuti i manufatti in questione è di proprietà della Società E. S.r.l., di cui l’odierno ricorrente è legale rappresentante, e non già dello stesso.

3 – Non emerge neppure la responsabilità del Sig. P. nella loro realizzazione.

A tale riguardo deve rammentarsi che le due domande di condono riguardanti il camping, che insiste sull’area in parola e che è gestito dall’E. S.r.l., sono state presentate dall’allora rappresentante legale della Società che ha dato luogo a quest’ultima e, perciò, erano riferibili alla stessa.

Come si assume nell’atto di ricorso, i fabbricati in contestazione costituirebbero ristrutturazione di preesistenti bungalows che sarebbero ricompresi nell’oggetto delle due domande di condono, come peraltro si desume nella stessa ordinanza impugnata. Circoscrivendo la presente disamina al profilo della legittimazione passiva, censurato in questa sede, si evidenzia che quanto appena rappresentato induce a non potere affermare la responsabilità del ricorrente in relazione all’abuso de quo; in altre parole, non emerge che questi abbia in proprio commesso detto abuso.

D’altra parte, lo stesso verbale di sopralluogo del Corpo forestale, posto a fondamento del provvedimento gravato, lo individua nella sua qualità di legale rappresentante della Società sopra menzionata.

4 – A ciò si aggiunge che, proprio per quanto sopra rilevato, non avendo una diretta disponibilità dell’area, il ricorrente non potrebbe comunque dare esecuzione all’ordine di demolizione.

5 – Ove fosse stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, di cui di deduce la violazione, la partecipazione procedimentale che ne sarebbe conseguita avrebbe impedito all’Amministrazione di adottare, nei confronti dell’attuale istante, il provvedimento impugnato.

Pertanto quest’ultimo è inficiato da illegittimità derivata, avendo in questo caso la richiamata violazione di legge una portata sicuramente sostanziale.

6 – Deve concludersi che il ricorso è fondato e va accolto, fatti salvi gli eventuali provvedimenti che il Comune intendesse emanare nei confronti del/i soggetto/i legittimato/i passivamente.

7 – Ravvisandosi i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari, in considerazione dei motivi di accoglimento del gravame, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti del Comune di Tarquinia nei confronti dei soggetti aventi legittimazione passiva.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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