Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 11-04-2011, n. 14463

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, in data 23.2.2009, con la quale D.B.P., D.B.C. e D.B. F. venivano condannati i primi due alla pena di mesi tre di reclusione ed il terzo alla pena di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di lesioni, minaccia aggravata, ingiuria e danneggiamento commesso in danno di M.R. in (OMISSIS).

Con il ricorso presentato nell’interesse degli imputati si lamentano:

1. nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all’omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione;

2. nullità della sentenza per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della sanzione sostitutiva;

3. nullità della sentenza per violazione di legge in ordine all’irrogazione della pena detentiva.
Motivi della decisione

Va premesso che, come indicato nella sentenza impugnata, il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge per i reati contestati, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione computati nella stessa sentenza, è decorso alla data del 17.12.2009;

tanto assorbe il primo motivo di ricorso, con il quale viene posta in discussione la corretta determinazione dei tempi di sospensione.

Dei residui motivi di ricorso sicuramente ammissibile è quello relativo al diniego della sanzione sostitutiva, giustificato nella sentenza impugnata con riferimento alla concessione in primo grado della sospensione condizionale della pena; la compatibilità dei due benefici, posta a fondamento del motivo di ricorso, è in effetti ravvisabile in considerazione della riconosciuta natura penalistica della sanzione sostitutiva (Sez. 5, n. 18731 dell’11.4.2007, imp. Natalizio, Rv.236927).

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione dei reati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

mentre il ricorso, non avente ad oggetto la responsabilità dell’imputato, va dichiarato inammissibile agli effetti civili.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali poichè i reati sono estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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