Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14360 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello della Banca Nazionale del Lavoro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che l’agevolazione richiesta sulla imposta ipotecaria e stabilita dal D.P.R. n. 601 del 1973, era venuta meno con l’abrogazione della norma alla data di emissione del decreto ingiuntivo e che il precedente art. 15 non era applicabile non essendo l’operazione di finanziamento a medio termine Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un complesso motivo la Banca; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo deducendo violazione degli artt. 15 e 16 citati la contribuente deduce che agevolazione spetta in base alla data del contratto, anteriore alla abrogazione dell’art. 16 e non a quella del decreto ingiuntivo, inoltre l’agevolazione prevista dall’art. 16 si applica ai finanziamenti di qualunque durata.

Il motivo è fondato.

Va premesso che l’agevolazione ex art. 15, comma 1, citato trova applicazione anche per le ipoteche che trovano la fonte in un atto giudiziario relativo ad un finanziamento a medio lungo termine di cui alla citata norma, come conferma Cass. 15840/08 "L’agevolazione tributaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, consistente nel pagamento della sola imposta sostitutiva, include non solo le ipoteche convenzionali o legali, ma anche l’ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale emesso in relazione alle operazioni di credito rientranti tra quelle coperte da detta imposta sostitutiva; tale ipoteca, infatti, non integra un atto giudiziario (come tale escluso dall’agevolazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. citato), ma trova in esso soltanto la fonte. "Nello stesso senso 4958/2002.

L’abrogazione dell’art. 16, n. 4, credito alla cooperazione, che fonda la decisione della sentenza impugnata, ha effetto, secondo la previsione della L. n. 146 del 1998, art. 7, solo per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore dall’entrata in vigore della legge medesima, mentre il contratto in questione fu stipulato nel 1990. Va anche rilevato che l’agevolazione di cui all’art. 16 si applica per espressa previsione della norma di finanziamenti di qualunque durata.

Consegue che la sentenza impugnata che ha falsamente applicato la norma abrogatrice della agevolazione va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, quelle dei giudizi di merito vanno compensate attese le incertezze della giurisprudenza di merito sulla questione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro mille per onorario oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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