T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3052 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione dirigenziale 7.12.2005, n. 2311, impugnata con il presente gravame, è stata ingiunta, nei confronti dei ricorrenti, la demolizione di opere edilizie, consistenti in un ampliamento e di un muretto, realizzate sul terrazzo di pertinenza dell’appartamento, di proprietà degli stessi, ubicato in Roma in Via Attio Labeone n. 16 – scala D- interno 34.

I ricorrenti evidenziano che ex ante, in data 10.12.2004, hanno presentato domanda di condono edilizio, giusta prot. n. 182536, provvedendo anche a versare il quantum dovuto a titolo di oneri concessori e di oblazione, comprensiva dell’integrazione prevista dalla Regione Lazio.

Effettivamente è in atti un’istanza di condono edilizio, corredata dell’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri concessori e dell’oblazione, concernente l’ampliamento di una veranda preesistente ed una tettoia, limitrofa alla veranda stessa, realizzati sul terrazzo suindicato.

Si fa, altresì, notare, quanto al muro, che in realtà si sarebbe proceduto alla rimozione del preesistente muro divisorio ed allo spostamento della veranda, con allineamento al muro perimetrale dell’edificio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, che ha prodotto una memoria defensionale.

Con ordinanza 21.4.2006, n. 2396, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Il precedente difensore del Comune di Roma, andato in quiescenza, è stato sostituito dall’attuale, giusta nomina ad opera del Sindaco di detto Comune.

Con riguardo ai ricorrenti, è stato nominato, quale nuovo difensore, l’Avv. Megna, ma, in assenza di deposito di atto di revoca del mandato nei confronti dei precedenti procuratori, lo stesso deve aggiungersi a questi ultimi nella difesa.

Dopo un rinvio disposto nella pubblica udienza del 3.2.2011, necessario per consentire al Comune resistente il deposito del nuovo mandato defensionale, nella pubblica udienza del 17.2.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Da quanto sopra descritto si evince che il ricorso è fornito di fondamento, in virtù della dedotta e dimostrata tempestiva presentazione della domanda di condono edilizio, corredata della prova dell’avvenuto pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione, con riferimento a quanto contestato nella determinazione gravata, anteriormente all’adozione di detto provvedimento.

Ciò rilevato in fatto, deve richiamarsi l’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, il quale, al comma 25, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47.

Orbene, ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo perciò l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

Alla luce di quanto appena rilevato, il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto affetto da violazione del menzionato art. 38 della legge n. 47/1985, e deve essere annullato ed il ricorso è fondato e va accolto.

Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del Comune resistente, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma alle spese di giudizio, nei confronti dei ricorrenti, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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