T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3051 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su area di proprietà, ubicato in Rocca di Papa, via Italia, contraddistinto in catastato dal foglio 5, particelle 368369, avente destinazione "V/2 Aree verdi" e soggetto a vincoli sismico e paesaggistico, la Sig.ra M., odierna ricorrente, e suo marito hanno realizzato un fabbricato ad un piano, avente la superficie di 150 mq e l’altezza da 2,75 a 3,75 m, rinvenuto in corso di costruzione nel corso del sopralluogo eseguito.

Con provvedimento 31.8.2004, n. 188, prot. n. 18716, notificata in pari data, è stato disposto l’ordine di sospensione dei lavori.

In data 14.10.2004, prot. n. 021979, l’attuale ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con riguardo a tale manufatto.

Successivamente, dell’ordinanza 19.10.2004, n. 234, prot. n. 22225, notificata in pari data, ne è stata ingiunta la demolizione.

Entrambi i citati provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione della legge n. 47/1985 e s.m.i.: l’Amministrazione comunale, senza essersi pronunciata sulla domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente in data 14.10.2004, ha emesso l’ordinanza di demolizione, mentre avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio, in tal modo determinando una violazione della menzionata legge;

2) eccesso di potere per carenza di istruttoria – travisamento, erronea valutazione dei fatti ed erroneo giudizio tecnico: la struttura in questione sarebbe stata realizzata da tempo dalla ricorrente ed adibita a ricovero di attrezzi agricoli e, perciò, consistendo in restauro conservativo ed in un ampliamento di preesistente fabbricato, sarebbe soggetto a mera autorizzazione ed inoltre, ove si procedesse alla demolizione, si causerebbe un grave pericolo per le altre porzioni di fabbricato;

3) violazione e falsa applicazione della legge n. 490/1999, in relazione alla destinazione di zona di P.R.G., e della legge n. 64/1974: nelle ordinanze gravate si fa riferimento all’esistenza di vincoli, ma ciò non determinerebbe l’inedificabilità assoluta del terreno.

Il Comune di Rocca di Papa, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 6.12.2004, n. 6473, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, in relazione all’ordinanza di demolizione.

Chiamato il ricorso in decisione nella pubblica udienza del 21.10.2010, con ordinanza 2.12.2010, n. 1762, è stata disposta un’istruttoria, di cui è stato onerato il Comune intimato, che vi ha dato esecuzione con deposito eseguito in data 21.12.2010.

Infine, nella pubblica udienza del 3.3.2011, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione, il difensore della parte ricorrente è stato avvisato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, e di ciò è stato dato atto a verbale, che nella decisione del presente ricorso potesse essere rilevata una questione d’ufficio.
Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si impugnano le ordinanze, i cui estremi sono riportati in epigrafe, aventi ad oggetto, rispettivamente, ordine di sospensione lavori ed ingiunzione di demolizione di un fabbricato ad un piano, avente la superficie di 150 mq e l’altezza da 2,75 a 3,75 m, realizzato, su terreno di loro proprietà, ubicato in Rocca di Papa, via Italia, contraddistinto in catastato dal foglio 5, particelle 368369, avente destinazione "V/2 Aree verdi" e soggetto a vincoli sismico e paesaggistico, dall’odierna ricorrente e da suo marito.

1.1 – In primo luogo, per la definizione del gravame, occorre distinguere i due citati provvedimenti.

2 – Quanto all’ordinanza di sospensione dei lavori, esso è inammissibile, per carenza di interesse.

In proposito, occorre richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori".

La richiamata previsione normativa comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti; al riguardo, il dies a quo per la decorrenza del termine di efficacia di 45 giorni è rappresentato proprio dalla data di adozione dell’ordinanza di sospensione lavori, come si ricava testualmente dalla citata disposizione, il che è comprensibile, se si tiene conto che detto termine è riferito all’Amministrazione e non già al destinatario degli effetti.

Pertanto, la proposizione del ricorso è avvenuta quando ormai l’odierna ricorrente non poteva più subire alcun nocumento dal provvedimento recante ordine di sospensione dei lavori, che, insieme all’ordinanza demolitoria, ne costituisce l’oggetto e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento, in relazione al primo dei citati provvedimenti e conseguentemente il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, con riferimento proprio all’ordinanza di sospensione dei lavori.

3 – Quanto all’ingiunzione di demolizione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata, secondo quanto si desumerà dai successivi rilievi.

In proposito occorre rammentare che, anteriormente all’adozione del provvedimento demolitorio, appena pochi giorni prima, la ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con riguardo al manufatto oggetto di tale atto, e l’Amministrazione era tenuta a sospendere il procedimento sanzionatorio per poter previamente pronunciarsi su detta istanza.

Pertanto, sotto tale profilo, il provvedimento è viziato dalla violazione della predetta disposizione normativa.

3.1 – La circostanza che medio tempore si sia perfezionato il silenzio rigetto stabilito dal citato art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 (al silenzio protrattosi per 60 giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria deve, infatti, riconoscersi il carattere di silenzio rigetto, dovendo l’espressione "si intende rifiutata" interpretarsi quale "si intende rigettata", in quanto non vi sarebbe stata alcuna previsione espressa qualora si fosse trattato di silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, come tale, privo di valore provvedimentale) non fa venir meno l’interesse della ricorrente ad una pronuncia nel merito, dovendo l’Amministrazione, in caso di annullamento dell’ordinanza gravata, sanzionare l’abuso con un autonomo provvedimento.

Perciò, per quanto in precedenza esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con riguardo all’ordinanza di ingiunzione di demolizione, fatti salvi, appunto, gli eventuali ulteriori provvedimenti del Comune di Rocca di Papa.

4 – Conclusivamente il ricorso è, in riferimento all’ordinanza di sospensione dei lavori, inammissibile, per difetto di interesse, con riguardo all’ordinanza di demolizione di opere abusive, in parte improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ed in parte infondato e da rigettare.

5 – Quanto alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari di difesa, in considerazione della peculiarità della vicenda sottoposta all’esame del Collegio, che condurrebbe alla loro compensazione integrale tra le parti, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti del Comune di Rocca di Papa.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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