Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14340 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con avviso di rettifica dell’11 novembre 2006 l’Agenzia delle Entrate di Milano, Ufficio 6^, recuperava a tassazione, ai fini I.V.A., ricavi non contabilizzati, derivanti dalla cessione di imballaggi senza fattura. Sulla base di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, dalla quale era risultato l’acquisto di imballaggi che non trovava corrispondenza nelle scritture contabili di magazzino, l’Agenzia delle Entrate accertava l’omessa fatturazione applicando la presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53.

La società contribuente proponeva opposizione eccependo l’inapplicabilità della presunzione – in assenza di una constatazione della mancanza degli imballaggi nel magazzino e contestando la determinazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, della quantità e del valore degli imballaggi presuntivamente ceduti.

La C.T.P. accoglieva il ricorso.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. della Lombardia.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14 del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, comma 1, art. 15, comma 1, n. 4, art. 21, commi 2 e 3, art. 53, comma 1, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e la illogica, contraddittoria, insufficiente motivazione. Non svolge difese NEDA s.p.a..
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile non avendo l’Agenzia delle Entrate allegato la prova della ricezione della notifica effettuata a mezzo del servizio postale.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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