T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3049 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di sopralluogo eseguito da personale del Comando della Polizia municipale eseguito su immobile sito in Fiumicino – località Maccarese – viale Maria n. 288, di proprietà del ricorrente, con determinazione dirigenziale 28.12.2005, prot. n. 83127, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori di un ampliamento in muratura, della superficie di 20 mq e dell’altezza da 2,50 a 3 m, e di un soppalco in struttura lignea di 50 mq.

Successivamente, con determinazione dirigenziale 27.2.2006, prot. n. n. 012680, ne è stata disposta la demolizione d’ufficio.

Avverso quest’ultimo provvedimento è stato proposto il presente gravame, fondato sui seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 37 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti – difetto di istruttoria – difetto di motivazione: nel caso di opere soggette a denuncia di inizio attività prive della stessa, la sanzione prevista è quella pecuniaria, mentre nella specie è stata fatta applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, con difetto di istruttoria ed omessa indicazione dei presupposti che inducevano a ritenere che si trattasse di interventi di ristrutturazione soggetti a permesso di costruire, non essendosi realizzato tale tipo di intervento, a dire del ricorrente, atteso che il contestato ampliamento sarebbe un locale tecnico, avente natura di pertinenza, a servizio di magazzino agricolo, costruito negli anni trenta, con volume non superiore al 20% di quello del magazzino stesso e privo di pregio ambientale e paesaggistico, mentre il soppalco non sarebbe vivibile, sarebbe accessibile utilizzando una scala provvisoria e non ancorata alla struttura e non determinerebbe un mutamento della destinazione d’uso, con esclusione della necessità del permesso di costruire; inoltre l’ordinanza di sospensione lavori sarebbe stata emanata, pur essendo le opere ultimate;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti giuridici e di fatto: con specifico riguardo al soppalco, in data 3.11.2005 il ricorrente ha presentato una denuncia di inizio attività, versando anche il contributo di costruzione, e, perciò, trattandosi di opera non abbisognevole di permesso di costruire, il provvedimento demolitorio sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti;

3) difetto dei presupposti sotto altro profilo: vi sarebbero incongruenze tra l’accertamento tecnico di cui al verbale prot. n. 20522, che farebbe riferimento solo all’ampliamento in muratura, ed il provvedimento qui censurato, che contesta anche il soppalco in legno;

4) eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e perplessità: il provvedimento non accerterebbe, né dichiarerebbe la non conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti, atteso che la zona non sarebbe da considerare vincolata, e pur tuttavia si richiamerebbero alcuni vincoli di piano e di legge; in particolare, l’intervento edilizio de quo sarebbe compatibile con le previsioni di zona del nuovo P.R.G. e rientrerebbe, perciò, tra gli interventi edificatori consentiti;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 – mancato avviso dell’avvio del procedimento: non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento, né l’ordine di sospensione dei lavori sarebbe equipollente.

Il Comune di Fiumicino, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 29.5.2006, n. 3104, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 3.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si contesta la determinazione dirigenziale, recante ingiunzione di demolizione di un ampliamento di 20 mq e di un soppalco in legno di 50 mq, realizzati in un immobile sito in Fiumicino – località Maccarese – viale Maria n. 288, di proprietà del ricorrente.

2 – Deve richiamarsi la denuncia di inizio attività, riferita al soppalco, che il ricorrente ha presentato in data 3.11.2005, perciò ben prima dell’adozione di detto provvedimento sanzionatorio, avvenuta solo il 27.2.2006, senza che l’Amministrazione opponesse motivi ostativi alla realizzazione dell’opera, ed ha anche provveduto al versamento del contributo di costruzione.

L’avvenuta presentazione ex ante della predetta D.I.A, in assenza di contestazione da parte dell’Ente civico, è idonea a rendere il provvedimento illegittimo in parte qua, laddove si ordina la demolizione del soppalco. È, infatti, evidente che tale soppalco non vale a determinare un ampliamento della superficie del magazzino, stante l’altezza di quest’ultimo, che ne impedisce una duplicazione di piani; pertanto, la richiamata D.I.A. era sufficiente, non essendo, al riguardo, necessario il permesso di costruire.

3 – Diversamente è a dirsi per il contestato ampliamento. Esso richiedeva senz’altro il permesso di costruire o, in alternativa, la cd. D.I.A. pesante, entrambi nella specie pacificamente mancanti, e conseguentemente corretta è l’applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

3.1 – Infatti, né si tratta di intervento pertinenziale, che concerne un manufatto in rapporto di servizio rispetto ad altro manufatto principale, in quanto nella specie si registra un vero e proprio ampliamento, né può assumere rilevanza l’impiego della superficie ampliata; in particolare, non fa venir meno la necessità della previa acquisizione di uno dei citati titoli edilizi l’asserito carattere di intervento di risanamento igienicoedilizio, tenuto conto anche dell’utilizzo del manufatto quale magazzino.

4 – Quanto all’assunta incongruenza tra l’accertamento tecnico ed il provvedimento demolitorio, deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta in fatto la sussistenza del soppalco, rispetto al quale si è visto essere il provvedimento illegittimo.

5 – In ordine alla conformità urbanistica ed all’assenza di vincoli, deve preliminarmente precisarsi che, per l’irrogazione della sanzione demolitoria, è sufficiente la sopra evidenziata assenza del necessario titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento edilizio.

A ciò aggiungasi che, in riferimento all’ampliamento eseguito, particolare rilevanza riveste la sussistenza del vincolo di piano, determinato dall’ubicazione dell’intervento nella fascia di rispetto della viabilità principale, secondo il P.R.G. vigente, ed inoltre la conformità urbanistica non va vista in relazione al P.R.G. adottato, che, peraltro, consentirebbe la realizzazione di ulteriori superfici per l’adeguamento igienicotecnologico, nei limiti del 10%, il che non può essere conferente alla specie, trattandosi di manufatto adibito a magazzino.

6 – Infine non si registra la dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto, differentemente da quanto assunto dal ricorrente, l’ordinanza di sospensione dei lavori può assolvere anche tale funzione, rendendo in ogni caso edotto il destinatario del procedimento sanzionatorio in corso e consentendogli conseguentemente possibile la sua partecipazione endoprocedimentale.

7 – Deve concludersi che il ricorso deve accogliersi parzialmente, nei limiti sopra evidenziati, ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, nella parte concernente il soppalco, oggetto della D.I.A. proposta da parte ricorrente.

8 – Ravvisandosi i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, in ragione dell’accoglimento parziale del gravame, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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