Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 11-04-2011, n. 14528 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lla mancata confisca dell’autoveicolo, provvedendo a disporla.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GIP del Tribunale di Udine, con sentenza in data 16-11-2009, condannava l’imputato P.D. alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, perchè colpevole per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol-test (fatto del (OMISSIS)). Disponeva la sospensione della patente guida per la durata di anni uno mesi tre.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste proponeva ricorso per cassazione. Rilevava che il Giudice non aveva ordinato la confisca dell’autoveicolo, di proprietà dell’imputato, misura obbligatoria in relazione al reato perpetrato.

3. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato. Si osserva che in tema di confisca del mezzo, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 7, sono intervenute come è noto numerose innovazioni circa la configurazione della natura giuridica della misura. In primo luogo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n 196/2010, ha ritenuto la natura non di misura di sicurezza della confisca stabilita dal codice della strada, ma piuttosto quella di sanzione penale. Parimenti, le S.U. della Corte di Cassazione, con decisione in data 25-2-2010 n 23428, hanno qualificato come sanzione penale accessoria il relativo provvedimento. Le conseguenze delle indicate statuizioni sono state quelle di non consentire l’applicazione retroattiva della misura, come invece ammissibile nel caso di misure di sicurezza.

Inoltre, la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 ha introdotto rilevanti modifiche agli artt. 186 e 187 C.d.S.. In particolare, deve ritenersi che la confisca abbia ora natura amministrativa (sia pure afflittiva). In tal senso depone il richiamo, contenuto nell’art. 186 C.d.S. ai fini dell’esecuzione del sequestro dell’autovettura, all’art. 224 ter C.d.S. che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo. L’art. 224 ter si palesa norma generale nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nel cod. strada ha ora natura amministrativa. Per il sequestro del mezzo si procede secondo le modalità amministrative e l’opposizione può essere proposta al Giudice di Pace in sede civile (v. artt. 213 e 205 C.d.S.). Al riguardo, si ritiene che vi sia continuità normativa tra la confisca come sanzione penale e confisca come sanzione amministrativa; in altre parole, il legislatore ha introdotto un mutamento di qualifica giuridica, ma il fatto permane nella sua configurazione come reato e muta solo la natura della sanzione accessoria. Rimane una stretta sostanziale continuità di effetti delle due misure accessorie (in precedenza con natura penale ed ora amministrativa). In tema, deve pure rilevarsi che per i procedimenti pendenti, in mancanza di norme transitorie, sono applicabili i principi del "tempus regit actum" e soprattutto della "perpetuatio iurisdictionis", nel senso che le procedure di sequestro e di confisca dei mezzi eseguite prima dell’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 sono legittime ed il relativo "iter" va esaurito. A sua volta, l’eventuale emissione attuale, da parte del Giudice di cognizione parimenti rimasto competente ai sensi dell’art. 186, di provvedimento di confisca dovrà tener conto della nuova connotazione amministrativa e della ricorrenza delle relative condizioni, (v. su tutta la problematica, Cass. 4-11-2011 n. 40523/2010).

4. Nel caso di specie, erroneamente il Giudice nel dispositivo della sentenza, pur avendone fatto menzione in motivazione, non ha ordinato l’obbligatoria confisca dell’autovettura come stabilito dall’art. 186.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca dell’autovettura, con rinvio al Tribunale di Udine. Il Giudice di rinvio dovrà appunto esaminare la ricorrenza dei criteri giustificativi l’applicazione obbligatoria dell’anzidetta misura accessoria amministrativa.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della confisca dell’autovettura e rinvia sul punto al Tribunale di Udine.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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