T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3047 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza n. 2 del 21 febbraio 2006 è stata ingiunta al ricorrente la demolizione di lavori abusivi eseguiti sull’immobile sito in Bracciano, Vicolo Traversa della Selciatella n. 9, in difformità dal permesso di costruire n. 144/04.

Dalla relazione di sopralluogo fatta dal Comune di Bracciano, in data 1.2.2006, risulta che:

"a). per l’immobile è stato rilasciato permesso di costruire per la ristrutturazione ad uso magazzino agricolo n. 144 del 27 ottobre 2004, prot. Comune di Bracciano n. 31988 rilasciato al proprietario Sig. C.S.;

b). il fabbricato in oggetto ha una sagoma di ingombro misurata all’esterno delle murature perimetrali di cm 391×840 anziché cm 390×826;

c). l’altezza all’imposta del tetto è pari a cm 293, quella in gronda è pari cm 280 circa anziché come 230. Si precisa che la misurazione è stata effettuata a partire dal presunto piano finale di calpestio del marciapiede perimetrale che deve ancora essere realizzato e che avrà presumibilmente una quota pari a quella del mattonato già realizzato del portico;

d). sui prospetti C e D sono presenti vani finestre traslati rispetto a quanto autorizzato;

e). sul prospetto A è stato realizzato un vano tecnico, delle dimensioni di cm 140×52 con attacchi e predisposizione presumibilmente per l’allaccio di una caldaia esterna;

f). sul prospetto C è stata realizzata una canna fumaria con sovrastante comignolo in muratura. Internamente all’immobile, in corrispondenza della canna fumaria, è stato realizzato un piccolo camino. Sullo stesso prospetto è stato installato un aeratore esterno;

g). internamente è stato realizzato un soppalco con struttura in legno avente altezza da terra variabili da cm 216 a cm 244, detto soppalco è praticabile per mezzo di una scala in legno di collegamento tra il piano terra e il piano di calpestio del soppalco stesso;

h). l’immobile al suo interno è costituito da due ambienti: un bagno delimitato da due tamponature come da grafici autorizzati e da un ambiente dotato di angolo cottura, impiantistica e arredo di tipo abitativo in difformità alla destinazione d’uso autorizzata che è quella di magazzino".

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente prospetta i seguenti motivi di diritto:

1) eccesso di potere per errore nei presupposti; omessa notificazione di documento;

2) eccesso di potere per errore nei presupposti;

3) violazione della disposizione di cui all’art. 33, comma 3, T.U.

Con ord. n. 3128/2006 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

Il Comune si è costituito con memoria depositata il 26.5.2006.

In data 15.5.2006 il ricorrente ha chiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380/2001 (sostenendo che le opere realizzate, difformi dal permesso di costruire, sono conformi allo strumento urbanistico vigente visto che il terreno dove insiste il magazzino ha una destinazione urbanistica residenziale).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che si può prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate da controparte in quanto il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1). Con il primo motivo di ricorso l’interessato lamenta che – nel provvedimento impugnato – risulta incorporato anche il verbale di accertamento di contravvenzione di opere eseguite in difformità; tale verbale non è stato mai notificato, né allegato.

2). Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che -dalla relazione in data 30.1.2006- si ricavano dati del tutto inidonei a fornire il presupposto di un provvedimento di demolizione.

3). Infine, con l’ultimo motivo di ricorso l’interessato sostiene che l’esistenza del vincolo paesistico comporterebbe per la PA l’obbligo di indicare criteri e modalità da adottare e seguire ai fini dell’intimata restituzione in pristino dei luoghi.

Tutte e tre le censure dedotte non meritano positivo apprezzamento.

In particolare si osserva quanto segue:

a). è incontestato che i lavori abusivi sono stati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggisticoambientale ( DM 23.10.1960);

b). è pure oggettivamente riscontrabile, dagli atti di causa, che il ricorrente ha determinato un cambio di destinazione d’uso realizzato mediante importanti interventi edilizi;

c). nella fattispecie, come sostenuto dal Comune, si ricade nel disposto dell’art. 32 del DPR n. 380/2001 in quanto trattasi di interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo.. che sono considerati in totale difformità dal permesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44;

d). dunque, l’attività compiuta dalla PA è frutto di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie;

e). anche la motivazione del provvedimento impugnato (ivi compresa quella che rinvia per relationem agli atti istruttori del procedimento) appare congrua e adeguata.

Come è ampiamente noto, il provvedimento che ingiunge la demolizione è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

Presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell’opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5229; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07 settembre 2009, n. 4899; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16 luglio 2009, n. 7036; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 aprile 2009, n. 3579);

f). infine, l’accertamento di conformità previsto dagli art. 36 (per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire) e 37 comma 4 (per le opere eseguite in assenza di d.i.a.) d.P.R. n. 380 del 2001 è diretto a sanare – a regime – le opere solo "formalmente" abusive, in quanto eseguite senza titolo edilizio (rispettivamente, permesso di costruire o d.i.a.), ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità).

Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite – come nel caso di specie – non solo senza titolo, ma anche in difformità dalle norme urbanistiche:

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2000,00 in favore della resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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