Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 11-04-2011, n. 14460 Parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza 10 luglio 2009, ha riformato la sentenza del Tribunale di Bologna del 22 marzo 2007 con la quale N.R. era stato condannato per i delitti di ingiuria nei confronti di B.I. e di diffamazione in danno di B.R., pronunciando, da un lato, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione; di converso, l’imputato è stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone una violazione di legge in ordine alla ritenuta tempestività dell’azione civile, posta in essere con la costituzione delle parti lese.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene esclusivamente alla tempestività o meno dell’azione civile, posta in essere dalle parti civili, nell’ambito del processo penale in danno dell’odierno imputato.

In fatto, giova premettere come la data di commissione del reato sia quella del (OMISSIS) (v. pagina 6 della decisione della Corte di Appello) per cui l’azione risarcitoria civile, di cui oggi si discute, avrebbe dovuto essere proposta, secondo le regole proprie del processo civile (v. art. 2947 c.c., comma 1), nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato giacchè la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell’art. 100 c.p.p., si muove nel processo penale nell’ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica (v. Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004 n. 44712).

Le parti civili, viceversa, si sono costituite nel processo penale soltanto in data 1 febbraio 2006 e, pertanto, al di là del termine quinquennale dianzi indicato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale è, comunque, la costituzione di parte civile il momento che costituisce il discrimine per affermare la tempestività o meno dell’azione civile anche nel processo penale.

Fondamentale a tal proposito è la citata decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte dell’8 novembre 1997 n. 1479 (ribadita a Sezioni Semplici con la sentenza della Prima Sezione del 2 marzo 2009 n. 5009) che ha affermato come allorquando "il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, quest’ultima si applica anche all’azione civile, ma eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno" aggiungendo poi come l’unico atto del processo penale rilevante ai fini della interruzione della prescrizione civile fosse la costituzione di parte civile.

La giurisprudenza di legittimità penale evidenziata dalla Corte territoriale (Sez. 1^ 20 dicembre 2007 n. 3601) non si pone, inoltre, in contrasto con gli evidenziati principi, in quanto postula esclusivamente il corretto principio che l’azione civile inserita nel processo penale soggiaccia alle regole della prescrizione penale e delle relative cause d’interruzione e di sospensione ma soltanto allorquando l’azione civile sia stata esercitata tempestivamente e, pertanto, nei limiti temporali del dianzi citato art. 2947 c.c..

In altri termini, la Corte territoriale ha voluto far dire alla giurisprudenza di legittimità penale qualcosa di diverso da quello in effetti voluto e cioè che basterebbe comunque l’esercizio dell’azione penale, a prescindere dalla costituzione di parte civile e quindi dalla manifestazione di volontà dell’unico interessato, per interrompere in ogni caso anche la prescrizione civile.

Il che non può essere anche a cagione della ontologica differenza tra prescrizione civile e prescrizione del reato: pur avendo in comune il decorso del tempo, infatti, la prescrizione civile presuppone l’inerzia del titolare del diritto, mentre la prescrizione del reato riposa sul mancato esercizio della pretesa punitiva dell’ordinamento.

Ancorare, in ogni caso, il corretto e tempestivo esercizio dell’azione civile di risarcimento del danno alla mera pendenza del giudizio di accertamento della responsabilità penale dell’imputato è un’operazione contrastante con le dianzi evidenziate diverse nature degli istituti della prescrizione dell’azione civile e della prescrizione del reato.

Viceversa, pur in pendenza di giudizio penale il mancato esercizio dell’azione civile nei termini di prescrizione della naturale azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c., non può che determinare il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale.

3. l’impugnata sentenza deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio posto che non è neppure applicabile il disposto di cui all’art. 578 c.p.p. in quanto, a seguito del detto annullamento ed essendo la decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria, non esiste alcuna sentenza di condanna idonea a determinare una decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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