Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 11-04-2011, n. 14457 Mezzi di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, in data 24.1.2006, ha condannato gli attuali ricorrenti quali responsabili (in concorso con altri non ricorrenti) della bancarotta, sia patrimoniale sia documentale, conseguente al fallimento di EURO 2000 Srl, dichiarato il (OMISSIS). La Corte d’Appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale responsabilità, modificando soltanto il trattamento sanzionatorio.

Fu, infatti, accertato che la documentazione contabile era del tutto insufficiente, anche perchè non aggiornata da tempo. Mentre presso tal L. era stata rinvenuta documentazione non rassegnata alla procedura. Accertate erano pure assegnazioni di ricchezza in favore di economia terza (srl. TAGA) e personale dei soci.

Avverso la decisione è stato interposto ricorso da entrambi gli imputati sulla base dei seguenti motivi:

– l’inosservanza della norma processuale per avere, con Ordinanza 7.1.2010, disatteso l’istanza di rinvio per impedimento del difensore motivato con la necessità di presenziare ad udienza (di cui aveva avuto notizia da 20 giorni) presso la Cassazione in favore di imputati che si trovavano in istato di detenzione; istanza presentata per tempo (il giorno successivo alla notifica della citazione) ed invero:

– non risulta logica la motivazione per cui non venne effettuata nomina di sostituto, alla luce della prassi seguita nel giudizio di primo grado, essendo attualmente sprovvisto di colleghi di studio;

– era logico rinviare (e non provvedere subito all’insaputa dell’istante) la decisione all’udienza del 26.1.2010 così da comunicare il rigetto subito al difensore per consentire la sua possibile presenza;

– l’inosservanza della norma processuale per avere omesso l’avviso al difensore della data di udienza, come impone l’art. 601 c.p.p., comma 5, essendo stata unicamente notificata al difensore la citazione dell’irreperibile R. (ivi destinata perchè irreperibile), avviso che non surroga nè la notificazione al difensore nè la citazione del F.;

– l’inosservanza della norma processuale per avere il Tribunale, con ordinanza 28.9.2006, rigettato l’eccezione di nullità per violazione del contraddittorio nell’acquisizione dei verbali di deposizione assunti in altra procedura, rigettando la richiesta di assunzione degli stessi direttamente, come impone – invece – l’art. 238 c.p.p., comma 5;

– l’erronea applicazione della legge penale non essendosi riscontrato occultamento della contabilità nè la contabilità, "nera" in sè ragionevolmente attesta la condotta delittuosa ed i sequestri di documentazione furono effettuati un anno e mezzo prima del fallimento, nel contesto di altro procedimento sicchè essa non dimostra la commissione del fatto;

– l’inosservanza della norma penale per avere ritenuto fraudolenta la distrazione del denaro utilizzato per fondare il delitto, atteso che esso non fu prelevato dai c/c societari.
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato: la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale del difensore deve essere corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto, come è desumibile, oltrechè da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art 420 ter c.p.p., comma 5. Questo sostituto assume la qualità di vero difensore, con pienezza ed autonomia di esercizio di tutti i diritti della difesa.

Nel caso in esame, il sostituto (designato ex art. 97 c.p.p., comma 4) era presente in udienza, come si legge nel verbale processuale.

Dunque, fu informato della data di rinvio. Tanto, non determina alcuna nullità, in quanto, quale difensore dì ufficio nominato in luogo di quello impedito, avrebbe dovuto agire in nome e per conto di quello di fiducia sostituito così rappresentando la parte processuale, interessata al corretto andamento del processo. L’omesso ragguaglio da parte di costui al difensore sostituito esclude ogni patologia informativa.

Non è rispondente al nostro sistema processuale, in assenza di espressa indicazione normativa, ascrivere al giudice un dovere di immediata informazione sulla decisione assunta in materia. La motivazione è, quindi, priva di sostegno.

La motivazione giudiziale, infine, circa l’assenza di nomina di sostituto non presenta illogicità, mancando ogni seria risposta motivazionale da parte del difensore istante sulla ragione del silenzio al proposito.

Anche il secondo mezzo è infondato.

La notificazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di imputato irreperibile, di un’unica copia dell’atto da notificare, è comunque valida (Cass. Sez. 2^ 19.12.2008, Pesce, CED Cass., 242807).

Nel caso in esame risulta esplicitato dal testo dell’atto che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di consegnatario per il R. (ai sensi dell’art. 159 c.p.p. c/o il difensore avv. Mainardi) e per il F. si indica il nome del medesimo difensore, includendo i dati essenziali per l’individuazione del procedimento, le imputazioni, la data di udienza. L’avviso segnala in maniera dettagliata il processo a cui l’avviso si riferiva, nonchè il nome degli imputati.

In sostanza, l’atto non appare in concreto inidoneo a determinare la necessaria e sufficiente conoscenza del fatto processuale da parte del destinatario.

Il terzo motivo lamenta la mancata produzione dell’esame testimoniale assunto in altro procedimento e la violazione delle premesse di cui all’art. 468 c.p.p., comma 4 bis, norma posta a tutela dell’opportuna discovery della prova aliunde raccolta, con lesione dei diritti difensivi.

Ma, al proposito, ha già puntualmente risposto la sentenza, segnalando come l’inosservanza delle formalità dettate dall’art. 468 c.p.p., comma 4 bis, per l’acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, operando l’inammissibilità prevista dal comma 1 del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d’altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all’istituto della nullità, come pure a quello dell’inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 21 gennaio 2004, Rota, Ced Cass., rv.

227351).

Pertanto, in assenza della previsione della causa di nullità, non è possibile il richiamo ad altra generica patologia (violazione ai diritti della difesa) foriera di siffatta sanzione processuale, non avendo il legislatore, evidentemente, ricondotto alla fattispecie processuale un così grave vizio.

Del resto la presente è la riproposizione di eccezione, già attentamente vagliata dalla sentenza d’appello, che ha sottolineato l’assenza della difesa nel richiedere – a sua volta -la prova, dopo il rigetto dell’istanza avanzata dal PM. (inconferente è il rilievo circa la necessaria previa ammissione dei verbali dell’altro procedimento, poichè la fattispecie si riferisce, art. 495 c.p.p., comma 1, all’ammissione di acquisizione dei verbali della diversa procedura, non alla istanza della parte successiva al rigetto della prova precedentemente richiesta da contro/parte). L’assenza di appropriata istanza giustifica la decisione giudiziale.

Il terzo motivo si duole della insussistenza della condotta di fraudolenza documentale. Il motivo è tuttavia infondato.

Se è vero che il comportamento censurato, della sottrazione del compendio documentale, si è storicamente arrestato prima del verificarsi della condizione dì esistenza del reato (la dichiarazione di fallimento), è del pari indubitabile che in capo al fallito si radica un dovere di attivarsi al fine di procacciare alla procedura concorsuale il corredo documentale dell’impresa, ivi compresa la contabilità fiscalmente riservata.

Pertanto, pur valutando come illogica la segnalazione della Corte d’Appello che ravvisa l’illecito nell’essere quei documenti portati presso un luogo "sconosciuto", in quanto l’imprenditore è libero di conservare la documentazione di impresa ove egli ritenga più opportuno (e l’ufficio del professionista del fallito non può considerarsi luogo sconosciuto nel senso dì non accessibile Secondo normale ragionevolezza), si deve considerare che permane onere del fallito di procacciare le scritture contabili o, quantomeno, informare gli organi concorsuali della sua effettiva reperibilità.

Attiene a profilo di fatto la circostanza della provenienza della provvista finanziaria da cui prevenuti attinsero il denaro: la sentenza indica le casse sociali (Seni pag. 10, che si allaccia – cfr. n. 15 – alle annotazioni rinvenute circa l’impiego della ricchezza gestita in guisa fiscalmente riservata), circostanza negata dal ricorrente, ma senza dimostrazione alcuna. Donde l’inammissibilità del motivo, risultando esso, nel resto, manifestamente privo di fondamento. Invero, i giudici di appello segnalano che, al riguardo, non vi fu alcuna contestazione da parte della difesa ed obiettivamente le somme di denaro furono impiegate per finalità esterne all’oggetto ed all’interesse della società amministrata dai ricorrenti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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