Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 11-04-2011, n. 14454 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 30 settembre 2008, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 6 aprile 2004 che aveva condannato R.G., quale amministratore unico della s.r.l Rossi Ecoline, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre pena accessoria come per legge, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per pagamenti ingiustificati alla Rossi & Partners s.a.s..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo procuratore, il quale lamenta, quale unico motivo, la carenza e illogicità della motivazione, avendo la Corte non coerentemente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato contestato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è all’evidenza inammissibile.

2. Le doglianze del ricorrente, infatti, tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità.

La Cassazione, infatti, non valuta i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

Nel caso di specie, con motivazione logica e senza il compimento di alcuna non corretta applicazione delle norme di legge in subiecta materia, i Giudici di merito hanno chiarito come non vi fossero affatto "ragionevoli prospettive di ripresa" (nascenti dalla disponibilità espressa dal sistema bancario e dalle mutate prospettive del mercato tedesco) per la società amministrata dall’odierno ricorrente (Rossi Ecoline s.r.l.) all’interno del gruppo societario di appartenenza (Rossi & Partners s.a.s.) e tali da eliminare in capo all’imputato la coscienza e volontà di compiere gli imputati atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione in danno dei creditori della propria società.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Sezione, invero, la salvaguardia delle risorse sociali va attuata all’interno del soggetto proprietario, nell’interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non del gruppo (v. Cass. Sez. 5^ 24 maggio 2006 n. 36764, 25 settembre 2008 n. 41293 e 17 dicembre 2008 n. 1137).

Ciò perchè il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica.

4. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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