Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2010) 01-07-2010, n. 24863 INGIURIA E DIFFAMAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A.A. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia ed anche al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile , in entrambi i gradi di merito – sentenze emesse dal Giudice di pace di Grumello del Monte in data 18 giugno 2008 e dal Tribunale di Bergamo il 27 maggio 2009 – perchè, parlando al citofono con la signora F., profferiva frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo del marito della stessa L.B..

Con il ricorso per cassazione A.A. deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

1) il vizio di motivazione e la violazione di legge nella parte in cui si ritiene che l’ingiuria rivolta tramite citofono a persona diversa dall’offeso integri il reato di cui all’art. 594 c.p.;

2) il vizio di motivazione e la violazione di legge – art. 511 c.p., comma 4 – nella parte in cui è stata utilizzata la dichiarazione di querela;

3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione laddove è stata ritenuta inutilizzabile la querela che conteneva elementi favorevoli all’imputato, ovvero elementi che consentivano di ravvisare la esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2;

4) la ritenuta sussistenza del delitto di minaccia nonostante l’inattitudine minatoria della condotta.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da A. A. sono fondati nei limiti di cui si dirà.

Per ravvisarsi il delitto di ingiuria è necessario che la persona offesa sia presente o che la comunicazione avvenga tramite telefono, telegrafo o scritti e disegni.

Non vi può essere dubbio che il citofono o il videocitofono sia da considerare a tutti gli effetti un telefono, trattandosi di strumento che consente di comunicare con una persona a distanza.

Nè può dirsi che si tratti di una applicazione analogica della norma perchè il citofono rientra senz’altro nel genus telefono indicato dalla norma.

Naturalmente è necessario che l’agente comunichi con l’offeso, ovvero che dall’altro capo del telefono risponda l’offeso.

Orbene nel caso di specie è certo che l’ A. abbia parlato a telefono con la moglie della persona destinataria delle offese, ma non è possibile desumere dalla motivazione della sentenza impugnata che anche il B., oltre la moglie, abbia ascoltato le ingiurie.

Tale certezza, infatti, non può dirsi raggiunta con la espressione usata in motivazione non vi sono elementi per escludere che anche il Buratta si sia avvicinato al citofono.

Sul punto non vi è dubbio che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio dovendo il giudice di merito indicare in base a quali elementi si possa ritenere che il B. abbia ascoltato le ingiurie rivoltegli.

Analogo discorso non può essere fatto per la minaccia perchè l’art. 612 c.p. non richiede la presenza della parte offesa nel momento in cui vengano pronunciate le frasi minacciose.

Non vi può essere dubbio poi sul fatto che la frase ti spacco tutto pronunciata da una persona fortemente adirata sia tale da intimidire una persona media; sul punto vi è stata una valutazione dei giudici di merito che, in quanto sorretta da logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità.

Sono infondati gli altri due motivi di impugnazione perchè non vi è alcun dubbio che la querela possa essere utilizzata soltanto al fine di valutare la procedibilità. Nel caso di specie tuttavia tale disposizione non è stata violata perchè i giudici non hanno utilizzato l’atto querelatorio, ma hanno utilizzato la deposizione resa in dibattimento dal B., che era stata riassunta nel senso che venivano confermate le frasi riportate in querela.

Orbene si tratta di una imprecisione del verbalizzante, ma non è assolutamente possibile sostenere che il B. quelle frasi non le abbia correttamente ricordate nella istruttoria dibattimentale e riferite al Giudice che sulla deposizione orale ha fondato il suo convincimento.

In conclusione, ferma restando l’affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna per il delitto di ingiuria con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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