Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2010) 01-07-2010, n. 24862 SENTENZA PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione M.M. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli in data 15 aprile 2009 con la quale è stata affermata la sua responsabilità in ordine ai reati di ingiuria e minacce in danno di S.G., fatti del (OMISSIS).

Deduce:

1-2) la mancanza di motivazione riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, in assenza di indicazione di elementi di riscontro della relativa deposizione. L a sentenza non contiene nemmeno la disamina delle fonti di prova e del relativo contenuto, essendo stata del tutto pretermessa la indicazione delle dichiarazioni della teste della difesa T. così come quelle del teste del PM C..

3) la mancata dimostrazione della tempestività delle querele;

4) la omessa valutazione della deposizione della teste T. la quale aveva deposto sulla assenza della imputata sul luogo dei fatti denunciati come accaduti il (OMISSIS).

Il ricorso è fondato.

Ha osservato questa Corte, in tema di motivazione delle sentenze, che la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando la motivazione stessa, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; vale a dire, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Rv. 214308).

La redazione dell’apparato giustificativo, invero, ha la funzione di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico – giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione, con la conseguenza che la mancanza di motivazione o la sua mera apparenza deve essere ritenuta sanzionabile con la nullità (Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009) Rv.

244118).

Nella specie il giudice si è limitato ad affermare, con una asserzione assolutamente immotivata, che la fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa. Non ne ha indicato il contenuto nè le ragioni della ritenuta attendibilità, dalle quali eventualmente potere desumere la eventuale giustificata pretermissione del testimoniale della difesa.

Si è dunque in presenza di una situazione nella quale questa non è stata posta in grado di conoscere in alcun modo le ragioni della affermata responsabilità della imputata venendo impedita nel diritto di articolare validi e specifici mezzi di impugnazione, diversi dalla fondata deduzione di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 125 c.p.p..

Ogni ulteriore motivo resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Agropoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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