Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 11-04-2011, n. 14391 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del 5 luglio 2006, con cui il G.u.p. del Tribunale di Tempio Pausania, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato L.G. alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 20.000 di multa in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per avere detenuto al fine di cessione grammi 98,97 di cocaina, corrispondente a circa 536 dosi medie giornaliere, e grammi 93,10 di anfetamine, pari a circa 415 dosi medie giornaliere.

Il giudice di secondo grado, pur valutando lo stato di tossicodipendenza dell’imputato, ha ritenuto che lo stupefacente, da questi detenuto nella sua autovettura, fosse diretto al commercio e, inoltre, ha escluso la sussistenza dell’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5 in considerazione del dato quantitativo della droga.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al cit. art. 73, comma 5, rilevando che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del grave stato di tossicodipendenza in cui si trovava il L., come confermato dalla documentazione del SERT e dalle testimonianze assunte, sicchè dal quantitativo sequestrato andava decurtata la percentuale di sostanza stupefacente che l’imputato destinava al suo consumo personale e che fosse anche consumatore lo proverebbe anche il possesso dell’anfetamina, utilizzata quale sostanza da taglio.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo d’appello con cui l’imputato aveva rilevato un evidente errore nel calcolo della pena, determinata in anni cinque sebbene si fosse partiti da una pena base di anni sette e mesi cinque, che con l’abbattimento di un terzo sarebbe arrivata ad anni quattro, mesi undici e giorni venti di reclusione. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto il calcolo effettuato un mero errore materiale, suscettibile di essere corretto con la procedura di cui agli artt. 547 e 130 c.p.p., peraltro non applicata, e ha confermato integralmente la decisione.

Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha motivato in maniera logica e approfondita le ragioni per cui ha ritenuto di non applicare l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

E’ invece fondato l’altro motivo.

Il primo giudice ha determinato la pena in modo erroneo, in quanto partendo dalla pena base di anni 7 e mesi 5 ha operato la riduzione di un terzo, così pervenendo alla pena finale di anni 5, anzichè a quella, corretta, di anni 4, mesi 11 e giorni 20.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio ex art. 620 c.p.p., lett. l), rideterminando la pena detentiva nella misura corretta come sopra indicata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio, limitatamente alla pena detentiva, la sentenza impugnata e determina la pena stessa nella misura di anni quattro, mesi undici e giorni venti di reclusione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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