Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2010) 01-07-2010, n. 24795 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il difensore di T.R. ricorre avverso l’ordinanza sopra indicata che ha confermato in sede di riesame l’ordinanza del Gip di Roma in data 1.12.09 che ha disposto la custodia in carcere dell’indagato in ordine a due fatti di rapina, una consumata ed altra tentata, commesse con fucile a canne mozze in danno di un benzinaio.

Deduce difetto di motivazione per non avere il giudice del riesame dato risposta alle censure proposte con riferimento alle precarie condizioni di salute che imponevano una minore misura custodiale.

Con nota in data 17.5.2010 il difensore ha depositato memoria con allegata certificazione insistendo nell’eccepire carenza di motivazione in ordine alla sufficienza di minore misura cautelare.

Il ricorso è inammissibile perchè le doglianze sulla compatibilità del regime carcerario oggi espresse nel giudizio di legittimità non sono state rappresentate al Tribunale del riesame cui solo è stato chiesto di verificare presso l’istituto carcerario le condizioni di salute dell’indagato.

Del tutto congrua con riferimento ai numerosi precedenti dell’indagato e all’estrema pericolosità del fatto per cui è stato arrestato in flagranza risulta la decisione di merito in ordine alla adeguatezza della misura, unica efficace ai fini di prevenzione.

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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