T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3033 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Cerveteri in data 12 ottobre 2010 e depositato il successivo 25 ottobre 2010 espongono i ricorrenti che nel 1997 il Comune ingiungeva loro la sospensione di lavori su alcune aree nell’agro comunale, ravvisando l’ipotesi di lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

L’ordinanza veniva notificata ai ricorrenti quali comproprietari dei terreni, al proprietario lottizzatore ed all’esecutore delle opere. Queste consistevano, per quanto rilevato all’epoca, nello "spianamento, livellamento e riporto di lapillo, con la creazione di cunette laterali e relativi ponticelli di accesso ai vari lotti, ricavati con posa in opera di tubi in cemento e getto in calcestruzzo.", nonché nella realizzazione di "un impianto idrico dislocato nell’area lottizzata e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato posti al bordo della predetta strada, interna, ancora inutilizzati."

Espongono ancora che in data 18 ottobre 2002 uno degli attuali ricorrenti, il Percoco, alienava la sua parte di terreno ad altro soggetto.

Il Comune in data 6 febbraio 2003 provvedeva alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari dell’ordinanza di sospensione dei lavori ed in pari data trascriveva pure l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.

Successivamente si verificava che alcuni nomadi a partire dall’anno 2006 realizzassero abusivamente su tali terreni alcuni manufatti che venivano demoliti dal Comune in data 23 giugno 2008.

Ciò stante a distanza di anni il Comune richiede ai ricorrenti il pagamento della demolizione in danno delle opere abusivamente realizzate dai nomadi benché il terreno sia ormai uscito dalla proprietà degli interessati e sia entrato in quella del Comune.

Avverso tale atto i ricorrenti oppongono:

– Illogicità del provvedimento, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri provvedimenti, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta:

– Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 18 della legge n. 47 del 1985;

– Violazione o erronea interpretazione degli articoli 29, 30 e 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

– Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere;

– Violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990.

Concludono con richiesta di sospensione della richiesta di pagamento anche con decreto presidenziale, con richieste istruttorie e chiedono l’accoglimento del ricorso.

Con decreto cautelare del 26 ottobre 2010 è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2011, non risultando costituito il Comune, il Collegio ha disposto un’istruttoria, risultando eseguita la quale, alla successiva Camera di Consiglio del 3 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale il Comune di Cerveteri ha ingiunto loro il pagamento di oltre ventitremila euro per la demolizione in danno di opere infrastrutturali che concretizzano una lottizzazione abusiva.

2. Avverso tale ingiunzione gli interessati sostengono che il provvedimento impugnato è del tutto illogico rispetto alla ordinanza di sospensione dei lavori del 1997; quest’ultima infatti ingiungeva ai proprietari lottizzatori, all’esecutore delle opere ed agli acquirenti dei lotti di sospendere i lavori di realizzazione delle opere in detta ordinanza indicate, mentre la richiesta di pagamento si riferisce alla demolizione di opere realizzate del tutto successivamente sugli stessi terreni, che oramai erano usciti dalla sfera di proprietà degli interessati per effetto della trascrizione della acquisizione al patrimonio comunale delle stesse aree, come sopra accennato.

I ricorrenti oppongono, dunque, di non essere più né proprietari dei terreni in cui è consistita la lottizzazione abusiva, né di avere realizzato le opere demolite, delle quali invece altri soggetti si sono resi responsabili quando la proprietà era transitata in capo al Comune. Sarebbe del tutto fuorviante la motivazione della richiesta di pagamento, laddove fa riferimento a presunta inefficacia delle scritture private con le quali gli interessati avrebbero trasferito la proprietà dei fondi ai nomadi, come pure è del tutto lacunosa la richiesta che non coinvolge l’esecutore materiale delle opere Sig. Caucci che doveva pure esso essere invitato al pagamento in tale veste.

Lamentano che dalla data della trascrizione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’area in lottizzazione abusiva essi non sono più proprietari della stessa per l’effetto traslativo del diritto che tale trascrizione comporta. Il Comune confonderebbe gli effetti delle due trascrizioni ritenendo la provvisorietà di quella relativa alla ordinanza di sospensione lavori ed omettendo che invece la seconda – quella del provvedimento di acquisizione al patrimonio – sarebbe del tutto definitiva e comporterebbe il passaggio di proprietà dalla sfera giuridica degli interessati a quella comunale. Rappresentano che oltre tutto uno di essi ha venduto il terreno prima della trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale con atto notarile in data 18 ottobre 2002 e quindi in ogni caso si sarebbe spogliato della proprietà ben prima di tale trascrizione avvenuta in data 6 febbraio 2003.

Lamentano che la richiesta di restituzione delle somme spese per la demolizione da parte del Comune sarebbe illegittima anche sotto un altro profilo. Essa appare del tutto scollegata dall’ordinanza di sospensione lavori che indicava precisamente le opere abusive realizzate e nelle quali si è concretizzata la lottizzazione abusiva. Le altre opere demolite non possono essere fatte risalire ai ricorrenti, ma ai nomadi che le hanno realizzate a partire dal 2006; esse necessitavano dunque di una ulteriore ordinanza di sospensione lavori e di demolizione ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Oppongono, pure, che la richiesta di pagamento impugnata è anche viziata perché non invita al pagamento tutti i soggetti indicati dall’art. 29, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001 e cioè il titolare del permesso a costruire, il committente ed il costruttore, solidalmente e salvo che non dimostrino di non essere responsabili dell’abuso, laddove in particolare nel caso in esame sono stati invitati soltanto i ricorrenti in qualità di acquirenti dei lotti e non anche i proprietari dei lotti e l’esecutore materiale. Insistono che nel provvedimento non risulta il collegamento tra essi ed i nomadi che avrebbero realizzato gli abusi a decorrere dal 2006, quando non erano più proprietari dei fondi.

Lamentano, infine, di non essere stati messi in condizione di validamente interloquire con l’Amministrazione comunale che ha adottato la richiesta di pagamento a distanza di oltre tredici anni dall’ordinanza di sospensione dei lavori, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento.

3. Tutte le argomentazioni non possono essere condivise.

La fattispecie della lottizzazione abusiva, così come disciplinata dall’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall’art. 30, comma 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che nel caso in cui il Comune accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed "il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi", e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

Se non interviene la revoca della sospensione entro novanta giorni le aree sono acquisite al patrimonio del Comune che deve provvedere alle demolizioni.

Il successivo comma 9 stabilisce poi che "Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma".

Ed è esattamente quanto si è verificato nel caso in esame.

Gli originari venditori alienavano un terreno di mq. 16.000 suddiviso in lotti a distinti soggetti tra i quali i ricorrenti e con l’originaria ordinanza di sospensione dei lavori del 24 luglio 1997 veniva ingiunto sia ai due proprietari originari, sia ai ricorrenti tra altri, sia all’esecutore materiale delle opere di sospendere i lavori sostanzialmente consistenti in una strada di lottizzazione e altri servizi, come in narrativa indicato.

Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 la detta ordinanza di sospensione veniva trascritta nei registri immobiliari ed il bene quindi passava nella disponibilità del Comune, con la conseguenza da un lato della applicazione del divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi tra la sospensione e la trascrizione della stessa (art. 30, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001) e dall’altro proprio della nullità degli atti di trasferimento della proprietà stipulati sia in forma pubblica o sia in forma privata, una volta intervenuta la trascrizione. (art. 30, comma 9 del d.P.R. n. 380/2001).

La circostanza che la disponibilità del bene passi, con la trascrizione della sospensione, in capo al Comune non comporta come ritenuto dai ricorrenti che essi vadano esenti dalla responsabilità per la realizzazione delle opere infrastrutturali alla lottizzazione materiale, né che vadano esenti dalla responsabilità per le opere realizzate dai loro aventi causa in base ad atti o inefficaci o nulli.

Dalla relazione istruttoria è emerso che le opere di urbanizzazione colpite dalla ordinanza di sospensione del 1997 non risultano demolite dai ricorrenti, né subito dopo la detta ordinanza, né una volta asseritamente trasferiti i lotti, oppure che sia stata loro cura farle demolire ai soggetti ai quali le aree erano state alienate, ma che anzi "successivamente se ne siano avvantaggiati i nomadi" i quali a loro volta hanno realizzato quattro manufatti in legno, roulotte ed ulteriori opere con violazione dei sigilli del sequestro, (relazione istruttoria del 23 dicembre 2010 del Comune di Cerveteri), sicchè le demolizioni operate dal Comune sono necessariamente scaturite ai sensi dell’art. 30, comma 8 in danno dei ricorrenti e dei due loro danti causa, indicati nell’ingiunzione di pagamento.

Conforme è la giurisprudenza in tal senso che sottolinea come "ricorrendo l’ipotesi della lottizzazione abusiva il Comune deve disporre l’immediata sospensione delle opere di lottizzazione in corso avvertendo i destinatari che detto provvedimento comporta il divieto di disporre dei suoli e delle opere eventualmente realizzate con atti tra vivi e che, trascorsi 90 giorni, ove non si proceda a revocare l’ordinanza medesima, le aree lottizzate verranno acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune, con conseguente demolizione delle costruzioni abusive realizzate a spese degli stessi responsabili", (Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2004, n. 296).

4. Va pure respinta la censura con la quale gli interessati fanno valere che è mancata la comunicazione di avvio del procedimento di ingiunzione di pagamento, sopraggiunto a distanza di ben tredici anni dalla sospensione, dopo la quale essi non hanno saputo più nulla del successivo iter.

Al riguardo è da rilevare che le singole fasi di un procedimento, come è quella di ingiunzione al pagamento dopo intervenuta la demolizione prevista dalle norme in ordine alla lottizzazione abusiva, non richiedono ciascuna di ottemperare all’obbligo di comunicare l’avvio di esse, proprio perché non concretizzano un procedimento a se stante, come è confermato dalle pronunce dei TAR che richiedono l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, prima del procedimento di sospensione dei lavori concretanti una lottizzazione abusiva, quando per la complessità delle vicende proprietarie sottostanti che potrebbero esigere apprezzamenti valutativi di non facile od univoca interpretazione, l’apporto dei privati potrebbe tornare utile (TAR Emilia Romagna, sezione II, 30 dicembre 2008, n. 4748), laddove si rileva che in presenza di una lottizzazione abusiva comunque i provvedimenti repressivi hanno natura vincolata.

Deve pure essere osservato che, quand’anche si volesse ritenere che l’adozione dell’ingiunzione di pagamento di tal fatta costituisca un procedimento a se stante, la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, non può comportare più l’annullamento dell’atto "qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (art. 21 octies della legge n. 241 del 1990) (TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046) e l’Amministrazione comunale ha appunto dimostrato di non aver potuto operare diversamente, per come risulta dalla memoria di costituzione e dalla relazione istruttoria.

5. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va pertanto respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento di Euro 3.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Cerveteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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