T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3030 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’amministrazione della giustizia in data 29 luglio 2005 e depositato il successivo 4 agosto, i ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di Spoleto, rappresentano di essere stati impiegati nell’abito dei propri compiti istituzionali e sulla base di formali ordini di servizio, in attività di sorveglianza, traduzione e piantonamento di detenuti sottoposti al regime dell’art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Rappresentano che in virtù di tali servizi essi hanno maturato il diritto alla corresponsione della indennità di cui all’art. 12, comma 3 del d.P.R. n. 164 del 2002 non cumulabile con l’indennità per servizi esterni prevista dall’art. 12 d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e s.m.i. in favore del personale di Polizia Penitenziaria impiegato nei servizi esterni organizzati sulla base di formali ordini di servizio.

Propongono il ricorso per vedersene riconoscere il diritto alla corresponsione e concludendo, quindi, per il suo accoglimento.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, rappresentando che analogo ricorso è stato rigettato dal TAR Piemonte con sentenza n. 2309 del 2005, non ritenendo quel TAR la irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione in ordine alla corresponsione del beneficio soltanto a coloro che sono impiegati continuativamente per l’intero turno al servizio ex art. 41 bis.

Alla pubblica udienza del 3 giugno 2010 il TAR ha disposto un’istruttoria che non essendo eseguita è stata reiterata alla successiva udienza del 4 novembre 2010.

Risultando infine eseguito l’incombente il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso gli interessati chiedono la declaratoria del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 12, comma 3 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 del 2002 per coloro che sono adibiti al servizio di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis della legge 26 giugno 1975, n. 354.

A sostegno della loro pretesa ricostruiscono che all’indomani della entrata in vigore del d.P.R. n. 164 del 2002, il cui articolo 12 disciplina tale particolare emolumento, l’Amministrazione ha adottato una serie di circolari in data 9 agosto 2002, 20 novembre 2002 e 7 ottobre 2003 con le quali in realtà ha introdotto taluni presupposti per la concessione del beneficio, restrittivi rispetto alla norma secondaria, istruzioni a seguito delle quali, dunque, soltanto un esiguo numero di dipendenti ha potuto usufruire del beneficio in parola.

I ricorrenti, quindi, sostengono di rientrare nella norma regolamentare e di potersi vedere riconosciuto tale beneficio sulla base di formali ordini di servizio, in quanto addetti alla sorveglianza, traduzione e piantonamento di detenuti sottoposti al 41 bis, incluso il personale che opera per il corretto funzionamento del reparto detentivo nel reparto video conferenze e della traduzione e piantonamento a qualsiasi titolo.

Gli interessati osservano pure che l’Amministrazione avrebbe introdotto un arbitrario requisito temporale, cioè lo svolgimento dell’attività per la durata intera del turno, che non riposa nella norma e, poiché è lo stesso decreto presidenziale ad avere disciplinato i rapporti tra l’indennità in parola e quella di servizio esterno prevedendone la secca alternatività, appare gravemente discriminante disciplinare in modo così gravoso l’indennità di cui all’art. 12 rispetto all’emolumento ex art. 9.

2. Tutte le argomentazioni vanno respinte.

La norma in parola stabilisce testualmente che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l’indennità per servizi esterni.".

I requisiti per poter ottenere il detto beneficio sono precisamente individuati dalla citata disposizione e consistono nell’espletamento di un turno, nelle funzioni di sorveglianza, oppure di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis/L. n. 354 funzioni attribuite sulla base di ordini di servizio, nella esclusione della corresponsione in contemporanea della indennità di servizio esterno e nella misura di ogni turno giornaliero.

I ricorrenti vorrebbero, invece, che anche coloro che hanno esercitato non per l’intera durata del turno o in modo non diretto e continuato un servizio, anche soltanto di supporto, per i detenuti soggetti al regime ex art. 41 bis/n. 354 possano usufruire di tale beneficio, non risultando dalla lettera della norma le limitazioni indicate dalle disposizioni interne adottate in data 9 agosto 2002, 20 novembre 2002 e 7 ottobre 2003 e sottoposte a censura dagli stessi.

L’interpretazione della norma regolamentare offerta dai ricorrenti non può essere condivisa, atteso che l’art. 12 del decreto presidenziale citato non fa altro che recepire l’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare per il biennio economico 2002 – 2003 con il quale le parti sociali da un lato e il Governo dall’altro hanno inteso compensare con una speciale indennità quel personale che, svolgendo un intero turno in condizioni particolarmente gravose ed esposto a fattori di rischio ambientale, operasse in condizioni di particolare disagio, per ciò differenziando il detto emolumento dall’indennità di servizio esterno rispetto alla quale esso non è cumulabile.

A tal riguardo appare condivisibile, sull’argomento, la posizione espressa dall’Amministrazione nella risposta alle richieste istruttorie del TAR e che cioè l’interpretazione offerta dal Ministero della norma in questione, con le circolari pure censurate, appare aderente alla sua lettera, ma che la mancanza di riferimenti alla stessa disciplina dell’indennità di servizio esterno, come preteso dai ricorrenti, non rappresenta altro che l’esito di accordi pattizi, per modificare i quali saranno eventualmente necessari nuovi accordi tra le parti.

Va ancora osservato che proprio in quanto destinata a compensare situazioni di disagio, non appare altresì irragionevole che l’indennità sia distribuita a favore di coloro che operano direttamente e in modo continuato a contatto con tale tipologia di detenuti e che per tale ragione non possono essere considerati alla stessa stregua di quanti, invece, prestano il medesimo servizio per meno ore durante il turno e non in modo diretto per essere adibito ad attività di supporto.

Come rilevato dall’Amministrazione resistente la posizione è anche già stata espressa dal TAR Piemonte che, del tutto condivisibilmente osserva come "assecondando la tesi dei ricorrenti si creerebbe una palese disparità di trattamento parificando il personale che si trova in situazioni diverse (dipendenti che hanno espletato l’intero turno e dipendenti che hanno svolto soltanto particolari servizi all’interno del turno per un periodo limitato), attribuendo a tutti, in modo manifestamente ingiusto, la stessa misura del compenso accessorio", (TAR Piemonte, sezione I, 22 giugno 2005, n. 2309), laddove il personale che risulta in contatto per meno ore nel turno o perché adibito ad altra attività di supporto è esposto a minori rischi di quanti, invece, sono esposti per l’intera durata del turno o perché a diretto contatto con detti detenuti.

L’istruttoria ha infatti messo in evidenza proprio quanto sopra paventato dal TAR Piemonte e che cioè i ricorrenti sono stati adibiti saltuariamente all’interno del turno di lavoro al servizio di che trattasi o in servizi di supporto quali servizi di colloquio e videoconferenza e quindi non a diretto contatto con i detenuti ristretti nelle condizioni di cui all’art. 41 bis/L. 354, con la conseguenza che la richiesta declaratoria del diritto ad ottenere lo speciale emolumento previsto dall’art. 12, comma 3 del d.P.R. n. 164 del 2002 va proprio respinta e con essa lo stesso ricorso.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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