Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore
Italo Franco Consigliere
Marco Morgantini Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 344/2009 proposto da PATUZZO CINZIA, TOMEZZOLI GIORGIO GIOVANNI, PATUZZO GIANFRANCO e CAUCCHIOLI TERESA, rappresentati e difesi dall’avv.Gianpaolo Campanini, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;
CONTRO
il Comune di Bovolone in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
Pettene Nardino e Doro Maria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Fratta Pasini, Barbara Ferrari e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S.Polo 3080/L;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del permesso di costruire n. 3186C del 23/1/2008 per la esecuzione dei lavori di variante alla CE 3186/02 per la costruzione di due capannoni, fabbricato accessorio, vasche di stoccaggio con conversione del tipo di allevamento da avicolo a suini – realizzazione di un nuovo edificio in ampliamento.
Visto il ricorso, notificato il 20/01/2009 e depositato presso la Segreteria il 04/02/2009, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato, depositato il 16.2.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 18 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. Campanini per i ricorrenti e l’avv. Ferrari per i controinteressati Pettene Nardino e Doro Maria;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che l’eccezione di irricevibilità è fondata, in quanto il ricorso è stato notificato il 19.1.2009, nei termini di decadenza dall’ottenimento di copia dell’impugnato permesso di costruzione (5.12.2008) ma non nei termini dalla data (7.8.2008) del completamento della struttura portante del fabbricato de quo e dell’evidente identificazione del suo uso;
che, infatti, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (v. C.S., V, 11.4.2007 n. 1654; 19.6.2007 n. 3615), il termine di decadenza docorreva dal 16.9.2008, ferma restando la possibilità di proporre motivi aggiunti dopo l’acquisizione del permesso di costruzione;
che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara irricevibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2009.
Il Presidente Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 344/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it