Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14464 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 27 settembre 1997 l’Azienda unità sanitaria locale (OMISSIS) propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Pretore di Trani, avente per oggetto il pagamento di L. 21.185.000 al dott. R.A., a titolo di residuo dei compensi relativi all’espletamento di visite medico legali collegiali con relazione scritta: dedusse tra l’altro – per quanto ancora rileva in questa sede – che la pretesa si basava su un’erronea interpretazione del tariffario regionale. Il convenuto si costituì in giudizio, contestando la fondatezza delle ragioni esposte dall’attrice.

All’esito dell’istruzione della causa il Tribunale di Trani, subentrato al Pretore in seguito all’entrata in vigore delle norme istitutive del giudice unico di primo grado, revocò il provvedimento monitorio.

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari, che con sentenza n. 1023/2004 ha rigettato il gravame.

R.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. sanitaria locale (OMISSIS) non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione

Con i motivi addotti a sostegno del ricorso R.A. rivolge alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura: avere la Corte d’appello erroneamente e ingiustificatamente disconosciuto che per la determinazione dei compensi in questione fosse applicabile la Delib. della Giunta della Regione Puglia 31 marzo 1994, n. 1415.

La doglianza è infondata.

La L.R. della Puglia 20 luglio 1984, n. 36 e L.R. 30 aprile 1990, n. 17 hanno unificato le varie commissioni cui in precedenza le norme statali affidavano compiti di accertamento in materia sanitaria e hanno stabilito i corrispettivi spettanti ai componenti in L. 25.000 per ogni seduta e in L. 4.000 per ogni caso definito. Hanno altresì disposto che le unità sanitarie locali, compatibilmente con l’espletamento dei loro compiti istituzionali, possano effettuare, nell’interesse di terzi, varie prestazioni, tra cui quelle afferenti alla medicina legale, demandando alla Giunta la fissazione delle relative tariffe a carico dei richiedenti, delle modalità di riscossione, della destinazione delle somme. In attuazione di tale delega, con la deliberazione sopra citata, sono stati determinati i compensi per le diverse prestazioni facoltative; quello per le visite medico legali collegiali con relazione scritta è stato quantificato in L. 130.000.

Sostiene R.A. che le somme che egli aveva diritto di percepire avrebbero dovuto essere calcolate alla stregua di tale ultima previsione, anzichè, come è avvenuto, di quella delle leggi suddette.

L’assunto non è condivisibile, poichè il potere deliberativo attribuito alla Giunta atteneva ai compensi dovuti alle unità sanitarie locali dai richiedenti e non a quelli dovuti dalle stesse unità ai componenti delle commissioni, e in questi limiti è stato in effetti esercitato. Lo si desume, con certezza, dall’espresso richiamo, nelle premesse del provvedimento, alla L. n. 36 del 1984, art. 7, che appunto soltanto tale compito aveva affidato alla Giunta, mentre la menzione delle tariffe professionali e delle modalità di liquidazione – che a dire del ricorrente avvalora la sua tesi – è stata inserita nella motivazione della deliberazione soltanto per evidenziare i criteri seguiti per la determinazione dell’ammontare del corrispettivo destinato all’ente, per ogni singola prestazione.

Se ne ha ulteriore conferma dalla considerazione del risultato incongruo cui altrimenti si perverrebbe, se si ritenesse che le unità sanitarie locali siano tenute a riversare a ognuno dei componenti della commissione una somma pari all’intero importo che esse hanno titolo a percepire dal richiedente.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’Azienda sanitaria locale (OMISSIS) non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *