Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 11-04-2011, n. 14438 Armi da taglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.G. e W.S. erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Milano dei reati di seguito indicati.

Il M. del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. in relazione all’art. 576 c.p., n. 2 perchè, colpendo con un coltello all’addome ed alla gamba destra, cagionava a W.S. una ferita da taglio sottopostale sinistra dalla quale derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 7; con l’aggravante di avere cagionato lesioni con l’uso di un coltello e di aver agito per futili motivi a seguito di un diverbio per ragioni di viabilità.

Il W. era a sua volta accusato del reato di cui agli artt. 582 e 585 in relazione all’art. 576 c.p., n. 2 perchè, colpendo con una catena M.G., gli cagionava lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 7; con l’aggravante di avere agito per rutili motivi a seguito di un diverbio per ragioni di viabilità.

I fatti erano avvenuti a (OMISSIS) in occasione di un alterco determinato da motivi di circolazione stradale.

Con sentenza del 9 luglio 2007, il Tribunale dichiarava gli imputati colpevoli del reato a ciascuno ascritto e, con le attenuanti generiche, equivalenti per M. e prevalenti per il W., rispetto alla contestata aggravante, condannava il primo alla pena di mesi otto di reclusione ed il secondo a quella, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione. Ciascun imputato era, inoltre, condannato al risarcimento dei danni in favore dell’altro – stante la reciproca costituzione di parte civile – con assegnazione al W. di provvisionale provvisoriamente esecutiva.

Pronunciando sui gravami proposti dagli imputati, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe,, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la provvisionale in favore del W. nei termini di giustizia e le spese di parte civile liquidate in favore dello stesso. Riduceva, inoltre, anche le spese in favore della parte civile M., con ulteriori statuizioni di legge.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore del M. ed il W. personalmente hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso in favore del M. denuncia violazione di legge, contestando il percorso logico in forza del quale il giudice di appello aveva ricostruito i fatti, pervenendo alla conclusione di colpevolezza a carico del M., nonostante non fosse stato rinvenuto nessun coltello e che le ferite riportate dal W. fossero state riferite ad uso di tale arma solo sulla base delle dichiarazioni del consulente di fiducia della stessa persona offesa, Dott. S.. Lamenta, al riguardo, che la Corte non abbia accolto la richiesta di perizia medico-legale in persona della stessa parte offesa. Il secondo motivo denuncia manifesta illogicità di motivazione, con riferimento alla negata scriminante dell’art. 52 c.p..

Il terzo motivo lamenta la mancata esclusione dell’aggravante dei futili motivi e sulla mancata concessione dell’attenuante della provocazione.

Il ricorso del W. lamenta illogicità, carenza ed insufficienza di motivazione in ordine alla ricostruzione della vicenda come quadro complessivo di sfida ed alla negata esimente della legittima difesa ovvero alla negata attenuante della provocazione; il secondo deduce illogicità della motivazione con riferimento all’inverosimiglianza dell’aggressione da parte del M.; il terzo motivo identico vizio motivazionale quanto alla ritenuta compatibilità delle lesioni subite dal M. e l’utilizzo della catena asseritamente in uso al ricorrente per assicurare la vespa, nonostante tale tipo di catena sia notoriamente spessa e pesante; il quarto motivo deduce identico vizio motivazionale in ordine alla mancanza di elementi da cui desumere la gravità delle lesioni subite dal ricorrente, nonostante tali lesioni risultassero dalla consulenza medica in atti; il quinto motivi denuncia identico vizio di motivazione con riguardo alla riduzione alla metà delle spese liquidate alla difesa di parte civile, avuto riguardo alla complessità dell’attività svolta.

2. – La prima censura del ricorso in favore del M. si colloca in area assai prossima all’inammissibilità, riguardando questione prettamente di merito, come pacificamente, è quella riguardante l’apprezzamento delle risultanze di causa, che si sottrae allo scrutinio di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistito da motivazione congrua e formalmente corretta.

La struttura motivazionale del provvedimento impugnato, siccome dotata di intrinseca coerenza e logica consequenzialità nello sviluppo degli argomenti, non merita le censure di parte, avendo offerto plausibile ricostruzione della vicenda fattuale, in piena aderenza alle risultanze di causa. E’ risaputo, d’altronde, che questo Giudice di legittimità non è chiamato a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una ricorrente formula giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. Cass. Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, rv. 229369). Resta solo da dire che il mancato rinvenimento del coltello con il quale sarebbero state inferte le lesioni non è elemento distonico nella logica dell’anzidetta ricostruzione fattuale, essendo ineccepibile il convincimento del giudice di merito, in quanto pienamente logico, che l’esame clinico delle lesioni riportate dalla persona offesa, di cui alla consulenza medica in atti, vale ad individuarne agevolmente le caratteristiche e la natura, consentendo di ascriverle, con ragionevole determinazione, alla categoria delle ferite da taglio.

L’affidabilità del riscontro medico rendeva superfluo l’espletamento di apposita perizia medico-legale, alla quale, la Corte distrettuale, nel suo prudente apprezzamento e nell’esercizio della discrezionalità insita in deliberazioni siffatte, ha ritenuto di non dover far luogo.

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego della scriminante della legittima difesa, la Corte di merito, nel rispondere ad identica richiesta formulata in sede di gravame, ha correttamente spiegato i motivi per i quali, nella fattispecie in esame, non fossero ravvisabili i presupposti della legittima difesa, trattandosi di una sfida accettata da entrambi gli antagonisti, che avevano lasciato la guida dei rispettivi veicoli per accettare lo scontro fisico, pur avendo ciascuno di essi la possibilità di allontanarsi.

In risposta al terzo motivo, è sufficiente ancora una volta osservare che del tutto adeguata è la motivazione della sentenza in esame con riferimento al diniego della provocazione – argomentatamente esclusa in ragione delle peculiarità del fatto – ed alla ribadita sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, avuto riguardo alla genesi dell’episodio in questione.

Anche il ricorso del W. critica l’impianto motivazione della sentenza impugnata, alla quale muove censure analoghe a quelle proposte in favore del M., nella parte relativa alla ricostruzione complessiva della vicenda, che, per quanto si è detto, non offre il fianco a critiche di sorta.

E’ appena il caso, quindi, di ribadire che i termini della versione prescelta dai giudici di merito era ontologicamente incompatibile, per le già dette ragioni, con il riconoscimento dei presupposti della scriminante della legittima difesa o della reclamata provocazione. hi ordine al secondo motivo, non è dato cogliere alcun profilo di illogicità nella ricostruzione dei termini della vicenda e della colluttazione tra le parti, con uso da parte dell’odierno ricorrente di una catena, quella comunemente usata come antifurto di motocicli.

Costituiscono profili di merito improponibili in questa sede di legittimità quelli relativi alla natura ed entità delle lesioni della persona offesa ed alla ritenuta loro compatibilità con l’uso di strumento contundente, come la catena (per quanto riguarda il terzo motivo) a fronte di motivazione congrua e pertinente.

Infondato è il quarto motivo, in quanto nessun vizio motivazionale inficia la determinazione della gravità delle lesioni personali riportate nell’occorso dal ricorrente.

Da ultimo, è da disattendere la questione relativa alla misura delle spese ed onorari liquidate al difensore di parte civile, in ragione dell’idoneità della motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale e della genericità della doglianza di parte ricorrente, che non ha neppure specificato le voci della liquidazione asseritamente difformi rispetto ai valori tariffari.

3. – Per quanto precede, entrambi i ricorsi sono infondati e, andrebbero, pertanto, rigettati, dunque con epilogo decisionale che, come è noto, non è preclusivo del rilievo della prescrizione, peraltro eccepita dal difensore del M. con la memoria indicata in premessa.

Ed infatti, tenuto conto della data di commissione dei reati ((OMISSIS)), il termine di prescrizione (nella sua massima estensione) è di anni sette e mesi sei, tenuto conto del giudizio di equivalenza (per il M.) e di prevalenza (per il W.) delle concesse attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

Alla naturale scadenza del termine all’11.5.2009 va, poi, sommato il periodo di sospensione, maturato in primo grado, pari a giorni trenta, di talchè il termine prescrizionale è venuto a scadere l’11.7.2009, dunque successivamente alla sentenza impugnata.

Alla relativa declaratoria può, senz’altro, farsi luogo, non risultando in atti più favorevoli cause di proscioglimento nel merito, a mente dell’art. 129 c.p.p., comma 2, specie a fronte di doppia conforme in punto di penale responsabilità.

Resta solo da provvedere ai fini delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 c.p.p..

A tali effetti entrambi i ricorsi sono infondati e vanno, dunque, rigettati per ragioni ovviamente identiche a quelle che ne avrebbero comportato il rigetto agli effetti della penale responsabilità, secondo quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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