Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 11-04-2011, n. 14434 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

per prescrizione.
Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari dichiarava, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., l’inammissibilità dell’appello proposto da Q.M. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia – sezione distaccata di Manfredonia del 18 novembre 2003, che aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn 2 e 7.

La Corte riteneva che l’appello fosse tardivo, posto che, tempestivamente depositata la sentenza impugnata, era stato proposto solo il 28 gennaio 2004, ben oltre quindi il termine d’impugnativa previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b).

Avverso la sentenza anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), sul rilievo che il giudice del gravame avrebbe dovuto concedere la restituzione nel termine, a mente dell’art. 175 c.p.p., per poter impugnare la sentenza di primo grado, stante la contumacia e la mancata conoscenza della pronuncia di condanna. Peraltro, l’obiettivo dell’appello era solo quello di ottenere la rideterminazione della pena irrogata in primo grado e non certamente quello di rivendicare l’estraneità ai fatti contestati. Peraltro, la sentenza di primo grado presentava motivazione scarsa e contraddittoria e tale vizio, non rilevato dalla Corte distrettuale, inficiava la validità della relativa pronuncia.

2. – Il ricorso è vistosamente inammissibile per palese genericità.

Ed invero, la sentenza impugnata è solo dichiarativa di inammissibilità del gravame, siccome intempestivamente proposto.

Parte ricorrente non contesta, in alcun modo, tale rilievo officioso nè pone in discussione la correttezza del sistema di computo del termine d’impugnativa, attardandosi invece, in termini peraltro assolutamente generici, a censurare la motivazione del provvedimento impugnato. Non risulta, infine, che l’istante abbia presentato istanza di restituzione in termini, in ordine alla quale il giudice di appello abbia omesso di provvedere.

3. – Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *