T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-04-2011, n. 3074 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 23 luglio 1999 e depositato il successivo 26 luglio, gli interessati hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del loro interesse connesso alle operazioni di compensazione delle quote latte.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito l’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.

Nella Camera di Consiglio del 29 luglio 1999 con ordinanza n. 2548/ 99 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 16 febbraio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Dall’esame della documentazione versata in atti il Collegio non può non rilevare che:

– le parti ricorrenti, con il ricorso in esame, hanno impugnato, per l’annullamento, le note del mese di giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– le predette note, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, sono state integralmente sostituite con altrettante nuove comunicazioni dell’AIMA, pervenute agli interessati nel mese di ottobre 1999.

Per effetto delle predette circostanze, i difensori delle parti istanti, all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, hanno rappresentato il dato processuale della improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse posto che le note gravate con l’impugnativa in esame non costituiscono più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto agli interessati, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999.

Pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, legati soprattutto alla particolarità ed alla evoluzione della normativa, primaria e secondaria, di riferimento, per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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