Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 12-04-2011, n. 14555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello preposto da B.G. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Caltagirone – sez.ne dist.ta di Grammichele – in data 28-5-2009 che l’aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, pena condonata, la Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 9-6-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per erronea applicazione della legge penale, erronea qualificazione giuridica del fatto e manifesta illogicità della attivazione, posto che nel comportamento dell’imputato, presente nell’aula del Tribunale ove doveva essere, celebrato un processo a suo carico, vi era un allontanamento dalla abitazione ma il martedì, giorno in cui era, comunque, autorizzato a frequentare il SERT senza alcuna necessità di comunicazione alla PG, di guisa che, nel comportamento innanzi precisato, non v’era alcuna volontà di allontanamento connessa alla consapevolezza della illegittimità della sottrazione alla sfera di controllo, con conseguente mancanza di dolo. Di qui la insussistenza della volontà colpevole di evadere.

In ogni caso, si segnalava l’ormai intervenuta prescrizione del reato.

Premesso che, come risulta dalle segnalate emergenze processuali, debitamente cerniate in sentenza, non sembrano configurabili "ictu oculi" ipotesi di non punibilità ex art. 129 c.p.p., comma 2, va preliminarmente rilevata anche in accoglimento del motivo subordinato di ricorso, l’ormai intervenuta prescrizione del reato, avuto riguardo alla data di sua accertata consumazione ed alla corretta applicazione degli artt. 157 e 161 c.p.p., come novellati ex L. n. 251 del 2005, utilmente applicabile nella specie.

Consegue che l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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