Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 12-04-2011, n. 14751 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel dispositivo scritto sul ruolo di udienza del 10 novembre 2010 della quarta Sezione di questa Corte di Cassazione relativo al procedimento R.G. n. 9682/2010 inerente al ricorso di E. M. avverso la sentenza del Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Belpasso del 20.11.2009 e nella sentenza documento n. 45888/2010 (Presidente Dott. Gaetanino Zecca, Consigliere relatore dott.ssa Felicetta Marinelli), è stato scritto per errore "con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria", anzichè "con rinvio al tribunale di Catania".

La dicitura di cui sopra è frutto di un evidente errore materiale.

Non si tratta di una differenza di scrittura che determina una modificazione essenziale dell’atto ove si abbia riguardo al permanere della statuizione di rinvio, rispetto alla quale la correzione non copre uno spazio di libera determinazione del giudicante, ma uno spazio definito e obbligato dalla regola di cui all’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c).
P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo apposto sul ruolo di udienza e nella sentenza documento n. 45888/2010, relativo al procedimento n. 9682/2010 nei confronti di E.M., definito all’udienza pubblica del 10.11.2010, nel senso che laddove è scritto "al Tribunale di Reggio Calabria" deve invece intendersi e leggersi "al Tribunale di Catania".

Manda alla Cancelleria per la annotazione del presente provvedimento sull’originale degli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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