Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 12-04-2011, n. 14749 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3/02/2010 il GIP del Tribunale di Padova applicava a G.N., imputato in ordine al reato di cui all’art. 187 C.d.S., la pena mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 667 di ammenda, pena detentiva sostituita nella somma di Euro 1520,00, pena complessiva 2.187,00 di ammenda e ordinava la confisca dell’autovettura in sequestro.

Avverso tale statuizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia denunziava la sentenza impugnata per questi motivi:

1) violazione di legge in relazione all’art. 62 bis c.p.;

2) violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 187, 222 e 223 C.d.S.. Secondo il Procuratore Generale ricorrente, per quanto attiene al primo motivo, lo stato di incensuratezza dell’imputato non avrebbe potuto comportare, di per se stesso, l’applicazione delle attenuanti generiche, posto che il legislatore, modificando l’art. 62 bis c.p., ha inteso escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle suddette attenuanti. Per quanto attiene poi all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, osservava che la stessa era imposta, nella fattispecie di cui è processo, dall’art. 187 C.d.S., non poteva essere oggetto di accordo tra le parti, nè essere pretermessa solo perchè applicata in via amministrativa dal prefetto e ritenuta assorbita dal provvedimento provvisorio emesso da quest’ultimo.

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato per quanto attiene al primo motivo concernente l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice infatti non si è limitato a fare riferimento allo stato di incensuratezza dell’imputato, ma ha altresì ritenuto che le stesse potessero essere concesse al fine di adeguare la pena al fatto, con ciò ritenendo il fatto contestato all’odierno ricorrente non di gravissima rilevanza e quindi tale da meritare la concessione delle predette circostanze attenuanti. Tale motivazione ,seppure sintetica, deve ritenersi sussistente, in considerazione, tra l’altro, della circostanza che trattasi di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. su accordo delle parti.

Deve essere, invece, accolto, il secondo motivo di ricorso posto che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187 (cd. Codice della Strada) prevede l’obbligo, senza spazio alcuno di discrezionalità, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la sentenza di condanna per violazione di. norme del D.Lvo stesso, secondo quanto è reso evidente dalla lettera della legge che afferma " all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente …". L’obbligo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sussiste anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, come nella fattispecie di cui è processo, in quanto, benchè il patteggiamento si sostanzi nell’applicazione di una pena senza giudizio, esso postula pur sempre un accertamento limitato, basato sull’accordo delle parti e sulla verifica del giudice, donde la compatibilità con l’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da legge speciali che, stante la loro natura amministrativa e atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto, come appunto si verifica per la sospensione della patente di guida nella fattispecie di cui è processo.

A nulla rileva pertanto che la sanzione di che trattasi non abbia formato oggetto dell’accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti. Rilevava correttamente il Procuratore Generale ricorrente che non poteva ritenersi che la omessa sanzione potesse ascriversi ad una ritenuta implicita compensazione con la sanzione che sarebbe stata applicata in via provvisoria dal prefetto per un periodo di mesi sei.

Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 47955 del 27.10.2004, Rv.

230349) in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia stata disposta dal primo, nè fissarne la durata, scomputando quella disposta dal Prefetto; va peraltro esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere quindi pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Padova. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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