Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2010) 01-07-2010, n. 24861 LESIONE PERSONALE E PERCOSSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto:

Il Tribunale di Vasto ha disposto la trasmissione degli atti relativi al processo contro B.F., a seguito di appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso sentenza assolutoria del Giudice di pace, dal delitto di lesioni ai danni di D.T. N., su richiesta della stessa persona offesa ai sensi dell’art. 572 c.p.p..

L’atto, rettamente qualificato ricorso dal Tribunale, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 nel dettato vigente, fa rinvio al tenore della richiesta.

E risulta ammissibile e fondato in quanto, al di là di argomenti di fatto inverificabili in sede di legittimità, contesta la correttezza del ragionamento svolto in motivazione.

Difatti la sentenza afferma imprecisioni dei riferimenti temporali (il giorno dell’accaduto) della persona offesa. Ma non procede a verifica compiuta del suo narrato e del perchè del travisamento da parte sua. A tal fine è irriconoscibile il criterio apodittico di attribuzione di inattendibilità, per la forte ostilità ed astio della persona offesa (moglie) verso l’offensore (il marito). Proprio la costanza di dissapori tra coniugi può condurre a plurimi episodi di violenza, sicchè la collocazione puntuale di un fatto lesivo risulta decisiva solo se, ancorata a dati concreti (per esempio la sua rilevanza a misura del referto), dimostri inattendibilità dell’offeso per la precisione del ricordo implicata dall’episodio per se stesso.

Inoltre la sentenza non prende conto compiuto delle stesse modalità di causazione dell’evento, per escludere la prova del nesso di causalità di quanto riscontrato con fatto violento altrui. Ma opera ancora una supposizione astratta per escludere l’attribuzione.

Il criterio di genericità delle cause difatti non è riconoscibile, se non si ricostruisce l’episodio. Nè, a tal fine, è di suffragio l’altro criterio che "in una lite con colluttazione si rilevino lesioni di vario genere", posto che gli effetti possono essere diversi a seconda dei casi. Le modalità sostenute dalla teste vanno perciò valutate in concreto, per togliere attendibilità alla sua attribuzione ad una violenza altrui.

In sede di ripetuto esame di merito è dunque necessario l’incrocio compiuto tra prova materiale del fatto e prova personale, proveniente dalla teste p.o. e dall’imputato, adottando criteri valutativi adeguati alla realtà concreta, non a presunzioni generiche ancorate alle mozioni ovvie di ciascun coniuge, in caso di conflitto tra loro.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Vasto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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