Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 12-04-2011, n. 14748 Ebbrezza Patente

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 16/02/2010 il GIP del Tribunale di Padova applicava a B.E., imputato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), la pena di giorni ventisette di arresto ed Euro 800 di ammenda, pena detentiva sostituita nella somma di Euro 1026,00.

Avverso tale statuizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui era omessa la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia denunziava l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, imposta, nella fattispecie di cui è processo, dall’art. 186 C.d.S..

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto, posto che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 (cd. Codice della Strada) prevede l’obbligo, senza spazio alcuno di discrezionalità, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la sentenza di condanna per violazione di norme del D.Lgs. stesso, secondo quanto è reso evidente dalla lettera della legge che afferma "all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente …". L’obbligo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sussiste anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, come nella fattispecie di cui è processo, in quanto, benchè il patteggiamento si sostanzi nell’applicazione di una pena senza giudizio, esso postula pur sempre un accertamento limitato, basato sull’accordo delle parti e sulla verifica del giudice, donde la compatibilità con l’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da legge speciali che, stante la loro natura amministrativa e atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto, come appunto si verifica per la sospensione della patente di guida nella fattispecie di cui è processo.

A nulla rileva pertanto che la sanzione di che trattasi non abbia formato oggetto dell’accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti. Rilevava correttamente il Procuratore Generale ricorrente che non poteva ritenersi che la omessa sanzione potesse ascriversi ad una ritenuta implicita compensazione con la sanzione applicata in via provvisoria dal prefetto, atteso che il decreto penale opposto aveva comminato la sanzione accessoria di mesi sei, ove non già integralmente eseguita in via amministrativa.

Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 47955 del 27.10.2004, Rv.

230349) in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia stata disposta dal primo, nè fissarne la durata, scomputando quella disposta dal Prefetto; va peraltro esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere quindi pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Padova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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