T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 907 Armi

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rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso depositato il 17 febbraio 2011, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui è stato disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi e munizioni, chiedendo a questo Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale, perché viziato da eccesso di potere e violazione di legge. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza camerale del 31 marzo 2011, l’amministrazione resistente, senza opposizione di controparte, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta revoca del divieto di detenzione armi impugnato dal ricorrente.

2. Ai sensi dell’art. 34, V comma, c.p.a., deve essere dichiarata cessata la materia del contendere "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta".

3. Orbene, con provvedimento del 26 gennaio 2011 (cfr. all. resistente), la Prefettura: – vista la dichiarazione del vicino dell’interessato, con il quale il medesimo ha comunicato di rinunciare ad ogni azione legale nei confronti della famiglia M.; – dato atto che il procedimento penale scaturito dagli esposti presentati è stato archiviato dal Tribunale di Lodi, in data 30 novembre 2010; – vista la nota del 25 gennaio 2001, con il quale il sindaco del comune di BOFFALORA D’ADDA riferisce che i due interessati, dopo un colloquio chiarificatore tenutosi alla sua presenza, si sono riappacificati individuando un percorso comune di buon vicinato; ha decretato che l’efficacia del provvedimento di divieto di detenzione armi adottata in data 8 novembre 2010 è sospesa.

Ritiene il Collegio, che il provvedimento appena citato, al di là della espressione utilizzata nel dispositivo debba qualificarsi, in ragione del suo inequivocabile tenore quale accoglimento dell’istanza di riesame presentata. Del resto, non ricorrono i requisiti di fattispecie previsti dall’articolo 21 quater, II comma, l. 241/1990, alla cui stregua l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, purché il termine della sospensione sia esplicitamente indicato nell’atto che la dispone.

4. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il ritiro del provvedimento impugnato, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia.

5. Residua la questione delle spese per le quali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti, dovendo valutarsi positivamente il comportamento della Prefettura di rivedere tempestivamente (a stretto ridosso della notifica del ricorso) il proprio operato sulla scorta delle deduzioni del ricorrente (presentate prima della notifica del ricorso).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA cessata la materia del contendere;

COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti. Resta, inoltre, salvo l’onere di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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