Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 12-04-2011, n. 14570

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di M.A. O. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Bologna in data 18.12.2010, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 1 per cessione di droga a soggetto minore di età, come da arresto in flagranza di reato, il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 29.12.2010, confermava la misura carceraria, ribadendo che l’indagato aveva avuto modo di rendersi conto che il ragazzo a cui era stata ceduta la droga "era persona molto giovane", di guisa che l’ignoranza sulla minore età di detto acquirente era da imputarsi a colpa, non scriminabile in punto di omessa verifica dell’età del ragazzo, applicandosi il disposto dell’art. 59 c.p., comma 2, per cui le circostanza aggravanti stanno a carico dell’agente non soltanto quando sono da lui conosciute ma anche quando sono ignorate per colpa (oltre che per errore determinato da colpa).

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a mezzo del difensore, a motivi del gravame, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 1, lett. a, non potendo addebitarsi all’indagato una "colpa presunta" di valutazione dell’età dell’aquirente dello stupefacente, senza indicazione dei contenuti di tale ignoranza e senza che fossero stati indicati gli elementi dai quali evincere in che modo si potesse rappresentare detta ipotesi di ignoranza colposa.

Del resto, le stesse dichiarazioni del giovane F. confermano che egli non aveva avuto alcun contatto diretto con l’indagato ma con il coindagati di costui a cui si era rivolto per l’acquisto della droga, circostanza confermata anche dal soggetto che si accompagnava al minore ( D.B.). L’assunto accusatorio, in sostanza, integra un’inammissibile affermazione di "colpa presunta" in carenza degli elementi essenziali oggettivi e soggettivi della stessa, immotivatamente sostenuti dall’impugnata ordinanza.

Il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille/00 alla Cassa delle Ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’atr. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, pacifico essendo che il ricorrente limita le proprie doglianze esclusivamente in punto di sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, e non quindi alla sussistenza della gravità indiziaria in merito al fatto contestato e pacifico essendo che dette doglianze muovono da censure prevalentemente in punto di merito fatto, piuttosto deducibili in sede di merito, ove a questa si dovesse pervenire, non fugge che l’impugnata ordinanza (cfr. fol. 2) ha motivatamente, correttamente e logicamente supportato la decisione di conferma della misura sulla base di un quadro di ineccepibile gravità indiziaria in ordine al fatto contestato, non mancando di segnalare anche la capacità criminogena dell’indagato stesso in detta operatività fattuale della vicenda. L’aspetto attinente l’aggravante, peraltro affatto lasciata ad immotivate considerazioni, ancorchè suscettibile di ogni opportuna valutazione nella competente sede di giudizio di merito, ove a celebrarsi, non sposta l’inconsistenza della censura alla correttezza dei cennati comprovati elementi di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.. Di qui la manifesta infondatezza delle dedotte censure in fatto, peraltro, inammissibile in questa sede di legittimità, in relazione alla fase endoprocessuale della vicenda.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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