T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 348 Sentenze della Corte Costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, assunto dal Politecnico di Torino come tecnico laureato il 2.9.1996 e transitato poi nel ruolo dei ricercatori confermati, come da Decreto rettorale del 30.01.2001 n. 97 in esito alla selezione pubblica comparativa riservata di cui alla L. n. 4/1999, impugna il successivo D.R. n. 72/2010 con il quale il Politecnico gli ricostruiva la carriera computandogli quale servizio pre ruolo svolto in qualità di tecnico laureato, unicamente quello espletato successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 6.6.2008, n. 191 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 103, comma 3 del D.P.R. n. 382/1980 nella parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nel ruolo dei ricercatori confermati, il servizio prestato quali tecnici laureati, limitando detto riconoscimento ai soli tecnici laureati che diventavano professori associati.

Il predetto parziale riconoscimento del servizio pre ruolo avveniva con decreto notificato il 1.7.2010 a seguito di apposita istanza presentata dal ricorrente in adesione all’invito all’uopo rivoltogli dal Politecnico con nota 16.2.2009.

La determinazione assunta dall’Ente veniva contestata stragiudizialmente dal Costanzo con nota 12.7.2010 rimasta priva di effetto.

Oggi il medesimo oltre ad impugnare il predetto decreto grava anche la delibera del CdA dell’Ateneo del 14.4.2010 che detta i criteri per il divisato riconoscimento del servizio pre ruolo affermando la natura costitutiva del diritto e pertanto la sua decorrenza del momento della pubblicazione in G.U. della sentenza costituzionale che lo ha sancito.

Il deducente svolge anche la correlativa domanda di accertamento del diritto in contesa.

1.2. Si costituiva il Politecnico di Torino a ministero dell’Avvocatura distrettuale con comparsa del 21.2.2010 con la quale si contesta l’invocata retroattività della sentenza n. 191/2008 della Consulta sul rilievo che il rapporto sostanziale di cui è parte il ricorrente è ormai esaurito in virtù dell’inoppugnabilità per intervenuta prescrizione quinquennale del decreto rettorale n. 529/2002 che non riconobbe all’esponente il servizio pre ruolo.

La difesa erariale sostiene anche l’inconferenza della giurisprudenza invocata dal ricorrente poiché le fattispecie ivi scrutinate vertevano su rapporti contrassegnati dal’intervenuta impugnazione dei provvedimenti negativi del servizio pre ruolo, da considerarsi pertanto non esauriti.

Il deducente depositava memoria di replica il 3.3.2011 instando per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica Udienza del 24.3.2011 udita la discussione dei patroni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso è stato ritenuto in decisione.

2.1.Il nodo della controversia che il Collegio è investito di dipanare attiene alla qualificazione del rapporto di cui è parte il ricorrente in termini di rapporto giuridico pendente ovvero di situazione ormai esaurita, onde misurare gli effetti retroattivi o meno della pronuncia della Corte Costituzionale del 14.6.2008, n. 191 che ha statuito l’incostituzionalità dell’art. 103, comma 3 del D.P.R. n. 380/2002 nella parte in cui riconosceva ai soli tecnici laureati transitati nel ruolo dei professori associati il servizio pre ruolo, escludendolo per quei tecnici che invece venivano inquadrati in esito a valutazione comparativa riservata ex L. n. 4/1999, nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.

E’ noto, infatti, che le pronunce della Consulta, malgrado a mente dell’art. 136 Cost. spieghino effetti a far tempo dal giorno successivo ala loro pubblicazione, tuttavia posseggono una portata, che la dottrina costituzionalistica più avvertita non riconduce alla categoria della retroattività, tale da dover essere applicate anche ai rapporti giuridici non ancora esauriti ma tuttora in fieri, stante il divieto per il Giudice di applicare norme dichiarate incostituzionali (art. 30, L. 11.3.1953, n. 87 sul processo costituzionale).

La soluzione della soggetta questione si riannoda a quella della natura ordinaria ovvero speciale (quinquennale) della prescrizione del diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo.

Ove si opini che la prescrizione è quella ordinaria decennale di cui all’at. 2946 c.c., il rapporto di cui si controverte è da considerare non ancora esaurito, posto che il decreto rettorale che ha negato il detto riconoscimento è datato 4.settembre 2002 e come tale suscettivo di essere tuttora impugnato, rectius idoneo a dar luogo ancora ad una domanda di accertamento del diritto al riconoscimento in parola.

Laddove, invece, si ritenga che la prescrizione sia quella quinquennale che astringe le pretese a differenze retributive, il rapporto per cui è causa è da considerare esaurito e pertanto la sentenza della Consulta n. 191/2008 può trovare applicazione solo a far data dalla sua pubblicazione in G.U. (12.6.2008).

2.2. Deve in primo luogo il Collegio convenire con la linea difensiva spiegata dalla difesa dello Stato là dove essa rimarca la non pertinenza al caso che occupa della giurisprudenza invocata in ricorso (T.A.R. Sicilia – Catania, III, n. 1468/2009; T.A.R. Calabria – Reggio, n. 116/2009 e Cons. di Stato, VI, n. 1912/2010) atteso che tali pronunce decidevano controversie nelle quali i ricorrenti avevano gravato i provvedimenti reiettivi dell’istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo, assunti antecedentemente all’emissione della pronuncia costituzionale del 2008 più volte citata, ragion per cui nessun ragionevole dubbio può nutrirsi in ordine alla natura di detti rapporti quali pendenti.

2.3. Ciò posto, deve il Collegio dissentire dalla linea ermeneutica erariale circa la natura speciale della prescrizione della domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo, il quale, come si argomenterà, non è assoggettato ala prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. ma a quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

Invero, non può farsi nella fattispecie, applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale che afferma che gli atti di inquadramento di pubblici dipendenti sono impugnabili nell’ordinario termine decadenziale e non è configurabile un’azione di accertamento di diritti, avendo detti atti natura autoritativa e non paritetica, a fronte della quale si apprezzano posizioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 793; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 20 ottobre 2010, n. 32905).

La fattispecie odiernamente all’esame della Sezione è, infatti, da considerare speciale, poiché non vertente in tema di inquadramento, dal momento che il dipendente non reclama di essere inquadrato in una differente qualifica rispetto a quella attribuitagli dal’amministrazione, qualifica, in ipotesi, superiore o migliore di quella che gli è stata assegnata.

A ben guardare, invece, il ricorrente aspira al riconoscimento nella qualifica concretamente attribuitagli (ricercatore confermato) anche del servizio espletato prima del suo transito nel ruolo di ricercatore e in qualità di tecnico laureato. Egli reclama quindi il riconoscimento del servizio pre ruolo, non già il riconoscimento di un diverso inquadramento.

E in siffatto speciale ambito si registra un orientamento consolidato nel giudice di prime cure, dal quale la Sezione non ritiene di doversi discostare, secondo il quale la prescrizione del diritto segue l’ordinario termine prescrizionale di dieci anni ex art. 2946 c.c. e non quello speciale di cinque anni di cui all’art. 2948 c.c. poiché non inerisce ad uno status del pubblico dipendente (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, 14 luglio 2010, n. 2795; T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, 27 maggio 1995, n. 574; T.A.R. Puglia – Lecce, 26 agosto 1991, n. 522).

Si è espresso in tal senso, in sostanza anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 27.8.2010, n. 17247invocato dal ricorrente, ritenendo che la prescrizione è decennale poiché la domanda non concerne differenze retributive, soggette a quella decennale ai sensi dell’art. 2948 c.c..

Ed in effetti a ben vedere la domanda del deducente non si risolve nella sostanza nel riconoscimento solo di una diversa posizione retributiva ma investe anche il trattamento di quiescenza, avendo quindi un contenuto più ampio.

All’evidenza, la parte di domanda che investe la pretesa ad ottenere le differenze retributive, ossia gli stipendi maggiori che sarebbero spettati al deducente ove fosse stato ab origine inquadrato come ricercatore universitario, soggiace allo speciale termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

Quanto, invece, alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo, essa è soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione conseguendone che egli è ancora nei termini per domandare il riconoscimento del servizio pre ruolo espletato in qualità di tecnico laureato, atteso che il decreto rettorale che lo collocava in ruolo come ricercatore è stato adottato in data 4.9.2002.

Il suo rapporto è pertanto da considerare pendente e non ancora esaurito e su di esso spiega piena e "retroattiva" efficacia la pronuncia additiva della Corte Costituzionale 6.6.2008, n. 191.

In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni che precedono il ricorso si profila fondato e va conseguentemente accolto con annullamento degli atti impugnati.

Va accolta anche la domanda di riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera computando il servizio pre ruolo svolto quale tecnico laureato a far data dall’assunzione in tale qualità alle dipendenze del Politecnico di Torino, nonché del diritto alle relative differenze retributive ma solo quelle maturate non oltre cinque anni addietro dalla presentazione all’Amministrazione, dell’istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo comprensiva della domanda all’ottenimento delle differenze stipendiali, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno.

Stante la delicatezza e la novità delle questioni trattate possono essere compensate le spese di lite.

La novità delle questioni affrontate è ragione sufficiente per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Politecnico di Torino a riconoscere al ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera computando il servizio pre ruolo svolto quale tecnico laureato a far data dall’assunzione in tale qualità alle dipendenze del Politecnico di Torino, nonché il diritto alle relative differenze retributive maturate non oltre cinque anni addietro dalla presentazione all’Amministrazione, dell’istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo comprensiva della domanda all’ottenimento delle differenze stipendiali, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Politecnico di Torino a riconoscere al ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera computando il servizio pre ruolo svolto quale tecnico laureato a far data dall’assunzione in tale qualità alle dipendenze del Politecnico di Torino, nonché il diritto alle relative differenze retributive maturate non oltre cinque anni addietro dalla presentazione all’Amministrazione, dell’istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo comprensiva della domanda all’ottenimento delle differenze stipendiali, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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