Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Italo Franco Consigliere
Marco Morgantini Primo Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 442/2009 proposto da LE.MA SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro e Alvise Arvalli, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Curato, in Venezia, Piazzale Roma 468/B;
CONTRO
il Comune di Limena in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Mazzarolli e Pietro Balducci, con domicilio presso la segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio 29/12/2008 prot. 13367, con cui è stato disposto che il progetto presentato da LE.MA. S.r.l. per la realizzazione nel lotto di sua proprietà di un fabbricato residenziale quadrifamiliare debba essere condivisa da tutti i soggetti titolari del lotto n. 10.
Visto il ricorso, notificato il 6/2/2009 e depositato presso la Segreteria il 6/2/2009, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Limena, depositato il 18.2.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 18 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Lorigiola per la parte ricorrente e gli avv.ti Mazzarolli e Balducci per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
Il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè l’Amministrazione ha adottato un provvedimento definitivo sulla assentibilità del tipo di progetto presentato.
Sotto tale profilo viene richiamata la sentenza n. 1752/08 con cui è stata parimenti riconosciuta la legittimazione a impugnare un provvedimento dal contenuto analogo.
Tale natura di definitività provvedimentale non era invece presente nel precedente parere in data 29.5.2008 prot. n. 6103 che dunque non era idoneo a far decorrere i termini di notifica del ricorso giurisdizionale.
Le norme tecniche d’attuazione del piano di lottizzazione “Parola data” stabiliscono che l’edificazione all’interno dei singoli lotti è subordinata all’approvazione di un progetto di massima unitario.
I proprietari del lotto n° 10 hanno già presentato il progetto unitario, come risulta dalla nota in data 14 febbraio 2007 prot. n° 1531 del Comune di Limena.
Ne consegue che la fattibilità del progetto presentato dalla ricorrente non richiede, come ritenuto dall’Amministrazione, la condivisione di tutti i soggetti titolari del lotto n° 10.
L’Amministrazione deve invece unicamente valutare se la nuova costruzione che la ricorrente intende costruire sia compatibile con il progetto unitario già presentato.
Quindi il ricorso è fondato.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 442/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it